Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10699 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 10699  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
(A-P n CKT C42 , t/ SVGC  -5  GLYPH ›i p i e )
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per Cassazionet – vverso il provvedimento con il quale il
Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l’istanza di affidamento in prova (disponendo nei suoi confronti la detenzione domiciliare), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale fondato la sua valutazione su risultanze inerenti un precedente procedimento di sorveglianza conclusosi diversi anni fa, nonché evidenziando che il condannato in diverse occasioni guidava senza patente, teneva comportamenti molesti e minacciosi nei confronti del vicinato, abusava di benzodiazepine e nei suoi confronti risult pendente un procedimento per truffa e minaccia commessi nel 2021, tutti fatti o non veritieri o comunque non provati, e inidonei a fondare il provvedimenti reiettivo della più ampia misura richiesta;
Considerato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori ogni automatismo, la nneritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/20 Tanzi, Rv. 252921-01);
Considerato che, nel caso di specie, nell’esercizio del suo potere discrezionale, il giudice a quo ha ritenuto ostativi all’accoglimento dell’istanza i seguenti elementi: i) i diversi rapporti disciplinari riportati dal condannato (il 14/07/2023; il 02/08/2023; il 06/08/2023 e 13/08/2023), dovuti principalmente a risse e colluttazioni con altri detenuti; il) l’atteggiamento svalutativo rispetto ai reati commessi; iii) l’assenza di opportunità lavorative;
Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita rivalutazione di merito e prive di reale confronto con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, la cui motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025