Affidamento in prova: i confini della valutazione del Tribunale di Sorveglianza
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta una delle più importanti misure alternative alla detenzione, ma la sua concessione è subordinata a una prognosi favorevole sulla rieducazione del condannato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sui poteri e i limiti del Tribunale di Sorveglianza nel valutare la pericolosità sociale del richiedente, specialmente quando emergono elementi non pienamente accertati sulla sua condizione personale.
I fatti del caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un condannato avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia. Quest’ultimo aveva respinto la sua richiesta di affidamento in prova e dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare. Le ragioni del diniego si fondavano su due pilastri: la natura ostativa del reato per cui era intervenuta la condanna e una valutazione negativa sulla personalità del soggetto. In particolare, il Tribunale aveva evidenziato la sua pericolosità sociale e la vaghezza del progetto di reinserimento presentato, elementi che impedivano una prognosi positiva di non recidiva.
Il ricorrente, tramite il suo difensore, lamentava una manifesta illogicità nella motivazione del provvedimento. Sosteneva che il Tribunale, pur avendo menzionato un possibile ritardo mentale segnalato dai servizi sociali (UEPE), aveva poi completamente ignorato tale condizione nel valutare la sua capacità di agire e la sua pericolosità, manifestatasi anche nelle modalità brutali di commissione del reato (una rapina).
La decisione della Cassazione sull’affidamento in prova
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile. I giudici di legittimità hanno smontato la tesi difensiva, chiarendo la netta distinzione tra le competenze del giudice della cognizione (colui che emette la sentenza di condanna) e quelle del Tribunale di Sorveglianza (che si occupa della fase esecutiva).
La Corte ha stabilito che la motivazione del Tribunale di Sorveglianza era del tutto esente dai vizi lamentati, poiché si era correttamente attenuta ai principi che regolano la materia.
Le motivazioni
Il cuore della motivazione della Cassazione risiede nella natura dell’elemento posto a fondamento del ricorso. Il presunto ‘ritardo mentale’ non era un dato clinico accertato, ma una mera ‘impressione’ riportata dal personale dell’UEPE a seguito di un unico colloquio. Un elemento così labile non può costituire una base solida per rimettere in discussione la valutazione sulla capacità di agire del condannato, la quale è stata già positivamente accertata dal giudice della cognizione durante il processo che ha portato alla condanna.
Inoltre, la Corte ha ribadito che non rientra nelle competenze del Tribunale di Sorveglianza né accertare la capacità di agire del condannato, né valutare l’incidenza di un ipotetico e non provato ritardo mentale sulla sua pericolosità. Quest’ultima, infatti, era già stata affermata dal giudice di merito e non era stata negata dallo stesso ricorrente. Di conseguenza, il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente basato la sua decisione sugli elementi certi a sua disposizione, ritenendo la pericolosità sociale del soggetto un ostacolo insormontabile per la concessione dell’affidamento in prova.
Le conclusioni
Questa pronuncia rafforza un principio cardine del nostro ordinamento penitenziario: la netta separazione delle competenze tra la fase di cognizione e quella di esecuzione. La valutazione sulla capacità di intendere e di volere e sulla pericolosità sociale, una volta cristallizzata nella sentenza di condanna, non può essere rimessa in discussione dal Tribunale di Sorveglianza sulla base di mere impressioni o elementi non formalmente accertati. Per ottenere un beneficio come l’affidamento in prova, il condannato deve dimostrare un percorso di revisione critica e presentare un progetto di reinserimento concreto e credibile, tale da fondare una prognosi positiva di recupero sociale, superando la valutazione di pericolosità già effettuata.
Il Tribunale di Sorveglianza può rivalutare la capacità di agire di un condannato già accertata nel processo?
No, la decisione chiarisce che non è competenza del Tribunale di Sorveglianza accertare la capacità di agire del condannato, in quanto questa è ritenuta sussistente dal giudice della cognizione che ha emesso la condanna.
Una semplice ‘impressione’ su un possibile ritardo mentale, riportata dai servizi sociali, può essere usata per contestare il diniego dell’affidamento in prova?
No, la Corte ha stabilito che una mera impressione, non supportata da accertamenti formali, non è sufficiente per invalidare la valutazione sulla pericolosità sociale del soggetto, la quale è stata già accertata dal giudice della cognizione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18084 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18084 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PERUGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
P
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 26 ottobre 2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto la richiesta di affidamento in prova e dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare avanzate dal condannato, rilevando che la condanna in espiazione era per un reato ostativo, e che la pericolosità sociale dell’istante e la fumosità del progetto di reinserimento proposto non consentivano la prognosi di non recidivanza e di recupero sociale richieste per l’applicazione dell’affidamento in prova;
rilevato che il ricorrente deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché, pur avendo accennato ad un possibile ritardo mentale rilevato dall’UEPE, il Tribunale ha poi ignorato tale condizione nel valutare la capacità di agire e la pericolosità del soggetto, anche riguardo alle modalità brutali usate nel commettere la rapina;
vista la memoria depositata dal ricorrente in data 18/03/2024, con cui egli insiste per l’accoglimento del ricorso;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, dal momento che il ritardo mentale del ricorrente non è stato accertato, risultando trattarsi di una mera impressione riportata dal personale dell’UEPE nel corso di un unico colloquio, e che non è di competenza del Tribunale di sorveglianza accertare la capacità di agire del condannato, ritenuta sussistente dal giudice della cognizione, né valutare l’incidenza di un ipotetico ritardo mentale sulla pericolosità del medesimo, accertata anch’essa dal giudice della cognizione, secondo quanto riportato nell’ordinanza impugnata, e non negato dal ricorrente;
ritenuto, quindi, che la motivazione sia manifestamente priva dei vizi lamentati;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente