Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33430 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33430 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/senlite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 16 novembre 2023 del Tribunale di sorveglianza di Palermo, che ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354, e ha rigettato la richiesta di applicazione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 47 Ord. pen., con riferimento alla pena di anni tre, mesi quattro d reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala del 23 febbraio 2023.
Il Tribunale di sorveglianza, con riferimento alla misura alternativa della detenzione domiciliare, ha evidenziato che la pena era superiore al limite di anni due di reclusione stabilito dal legislatore, e, con riferimento alla misur dell’affidamento in prova al servizio sociale, ha evidenziato che non risultavano disponibili attività di tipo risocializzante, lavorative o di volontariato, necessari sostenere il percorso rieducativo.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 47 Ord. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, con riferimento alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, dopo aver rilevato la sussistenza di molteplici aspetti positivi, idonei all’accoglimento della richiesta, rigettato l’istanza in forza della ritenuta assenza di attività lavorative volontariato o risocializzanti, senza considerare che, dalla lettura della stessa relazione dell’UEPE, si evinceva che, in caso di accoglimento, tale Ufficio si sarebbe impegNOME a individuare l’Ente nel quale il condanNOME avrebbe potuto svolgere la propria attività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, data l’ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione del giudice di sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell’esame scientifico della personalità; la
relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l’avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l’accoglimento o il rigetto dell’istanza (Sez. 1, n. 775 de 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404).
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non ha valutato correttamente gli elementi risultanti agli atti, avendo fornito sul punto una motivazione incongrua e illogica, nel momento in cui ha formulato dapprima un giudizio prognostico adeguato (avendo dato atto della presa di responsabilità da parte del condanNOME, della sua discreta revisione critica, della sussistenza di un domicilio idoneo e della volontà del condanNOME di svolgere attività lavorativa, individuata dall’UEPE), per poi rigettare l’istanza in maniera apodittica.
Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha rigettato l’istanza in forza della riten assenza di un percorso risocializzante, tanto da non aver potuto esprimere una prognosi positiva, nonostante gli elementi risultanti dagli atti di causa non presentassero rilievi in tal senso, così come confermato anche dalla relazione dell’UEPE.
Così facendo, il Tribunale di sorveglianza ha espresso un giudizio lacunoso e contraddittorio sulla mancanza di segni indicativi dell’avvio di un percorso di reinserimento sociale.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Palermo.
Così deciso il 30/04/2024