Affidamento in Prova: La Cassazione sui Criteri di Valutazione del Giudice
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta una delle più importanti misure alternative alla detenzione, mirando al reinserimento del condannato nella società. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e dipende da una valutazione prognostica del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito quali elementi possono essere legittimamente considerati in tale valutazione, anche se non ancora accertati con sentenza definitiva.
I Fatti del Caso
Un soggetto, dopo aver ottenuto la detenzione domiciliare, si vedeva rigettare la richiesta di una misura più ampia e favorevole, ovvero l’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di Sorveglianza motivava la sua decisione sulla base della presenza di procedimenti penali ancora pendenti a carico del richiedente e di una presunta mancata collaborazione con l’ufficio di sorveglianza.
Contro questa decisione, il condannato proponeva ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. A suo dire, fondare un diniego su mere pendenze e violazioni non accertate in via definitiva costituirebbe una violazione del principio di non colpevolezza, oltre a rendere la decisione manifestamente illogica.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la doglianza del ricorrente manifestamente infondata. Gli Ermellini hanno confermato la correttezza dell’operato del Tribunale di Sorveglianza, specificando che il giudice, nel formulare il suo giudizio prognostico, può e deve tenere conto di tutti gli elementi a sua disposizione per valutare l’adeguatezza della misura richiesta.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, data la manifesta infondatezza del ricorso e l’assenza di elementi che potessero escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le motivazioni: la legittimità della prognosi negativa per l’affidamento in prova
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra l’accertamento di una responsabilità penale e la valutazione prognostica richiesta per la concessione di una misura alternativa. La Corte ha chiarito che il giudice della sorveglianza non sta emettendo un giudizio di colpevolezza sui fatti pendenti, ma sta utilizzando tali elementi per formulare una previsione sul comportamento futuro del condannato e sulla sua idoneità a beneficiare di una misura più ampia come l’affidamento in prova.
Secondo la Cassazione, le violazioni commesse e i procedimenti penali in corso, anche se non definiti, sono indicatori rilevanti che possono essere legittimamente utilizzati per ritenere che, allo stato attuale, non sia possibile formulare una prognosi positiva. Ritenere inadeguata la misura più ampia dell’affidamento non è dunque illogico né viola il principio di non colpevolezza, poiché si tratta di un giudizio finalizzato esclusivamente alla scelta della modalità più idonea di esecuzione della pena.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida un principio giurisprudenziale di notevole importanza pratica. Stabilisce che, ai fini della concessione delle misure alternative, il passato del condannato e le sue attuali pendenze giudiziarie sono elementi cruciali. La valutazione del giudice di sorveglianza ha un’ampia discrezionalità e deve basarsi su un’analisi complessiva della personalità e della condotta del soggetto. Per chi richiede l’affidamento in prova, ciò significa che non è sufficiente l’assenza di condanne definitive recenti, ma è necessario dimostrare un percorso di revisione critica e una condotta che ispiri fiducia per il futuro, priva di elementi che possano suggerire una persistente inclinazione a delinquere.
Può un giudice negare l’affidamento in prova basandosi su procedimenti penali ancora in corso?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che il giudice di sorveglianza può utilizzare i procedimenti pendenti e le violazioni rilevate come elementi per formulare una prognosi negativa sull’adeguatezza della misura dell’affidamento in prova, senza che ciò costituisca una violazione di legge.
Considerare i procedimenti pendenti per negare una misura alternativa viola il principio di non colpevolezza?
No. Secondo la Corte, l’utilizzo di tali informazioni non serve a dichiarare la colpevolezza per i fatti contestati, ma a formulare un giudizio prognostico sulla personalità del condannato e sulla sua affidabilità per una misura che prevede maggiori libertà.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza comporta non solo il rigetto del ricorso senza un esame del merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21720 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21720 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha accolto la richiesta di detenzione domiciliare e ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da COGNOME NOME;
Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione, fondata sulla presenza di procedimenti pendenti e su di una presunta non collaborazione allo stesso procedimento di sorveglianza, sarebbe errata in quanto il riferimento a mere pendenze e a presunte violazioni non accertate violerebbe il principio di non colpevolezza e sarebbe comunque manifestamente illogica;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alle violazioni commesse e ai procedimenti anche attualmente pendenti, ha adeguatamente evidenziato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che la più ampia misura dell’affidamento non sia, quanto meno allo stato, adeguata in quanto non è possibile effettuare una prognosi positiva, ciò considerato che anche i procedimenti pendenti e le violazioni rilevate possono essere utilizzate ai fini del giudizio che è chiamato a emettere il giudice della sorveglianza (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2024