Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20730 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20730 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FOTI NOME COGNOME nato a MESSINA il 13/11/1982
avverso l’ordinanza del 18/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 18 dicembre 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina ha respinto la sua richiesta di concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, concedendo invece la detenzione domiciliare, ritenendo che la gravità e l’epoca ancora recente del reato di omicidio colposo stradale commesso, nonché la presenza di una condanna per un reato analogo, sia pure risalente nel tempo, non consentono di formulare una prognosi favorevole in relazione alla misura più ampia, in quanto inidonea a prevenire la reiterazione del reato e a favorire la rieducazione del condannato, vista la sua residua pericolosità sociale;
rilevato che il ricorrente deduce, con due motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per avere il Tribunale negato il più ampio beneficio richiesto a causa della gravità e dell’epoca recente del delitto commesso, senza spiegare perché tali elementi neutralizzino tutti gli elementi positivi elencati nell’ordinanza stessa, perché sia rilevante il reato precedente, commesso quasi venti anni prima, perché ritenga possibile la reiterazione del reato, nonostante l’intervenuta sospensione della patente di guida, e per avere il Tribunale valutato la pericolosità sociale del ricorrente solo sulla base della gravità del delitto commesso, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e senza tenere conto del suo stile di vita positivo e corretto, riferito dall’UEPE e dai Carabinieri, dell’intervenuto risarcimento del danno, e per non avere valutato la idoneità dell’affidamento in prova al servizio sociale, con adeguate prescrizioni, a favorire la rieducazione del condannato nel rispetto dell’art. 27 Cost.;
rilevato che, con un terzo motivo, il ricorrente deduce anche la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza imposto la prescrizione del divieto di comunicare con persone diverse dai coabitanti, senza alcuna motivazione e senza indicarne la necessità, in assenza della richiesta del pubblico ministero e senza valutare che la misura applicata e la sospensione della patente di guida rendono già impossibile la reiterazione del reato, non sussistendo, peraltro, neppure pericoli di inquinamento probatorio;
vista la memoria difensiva depositata in data 17/04/2025, con la quale il ricorrente sostiene la non inammissibilità del ricorso, sia con riferimento ai suoi primi due motivi, dei quali viene ribadita l’ammissibilità, sia in particolare quanto
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al terzo motivo, in ordine al quale non sono state rilevate cause di inammissibilità;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, quanto ai primi due motivi, avendo il Tribunale motivato in modo logico la necessità di una misura
più afflittiva dell’affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo evidente che il ricorrente non ha riportato un adeguato effetto rieducativo e
deterrente dalla prima condanna, che infatti non risulta avere espiato, avendo beneficiato dell’indulto, continuando a non rendersi conto della pericolosità della
propria condotta di guida, circostanza che ha ritenuto, logicamente, ostativa alla concessione di una misura alternativa che può risultare priva di un analogo
effetto deterrente e rieducativo vista la relazione dell’UEPE, allegata al ricorso, da cui risulta che egli, pur assumendosi la responsabilità per il delitto commesso,
attribuisce il fatto ad una sorta di accanimento del destino nei propri confronti;
ritenuto il ricorso manifestamente infondato anche in ordine al terzo motivo di ricorso, essendo la normativa di cui all’art. 284 cod. proc. pen. applicabile in
quanto compatibile, ed essendo pertanto non applicabile il principio della necessità della richiesta del pubblico ministero per l’applicazione di particolari limiti e divieti, non essendo tale richiesta prevista nel caso di concessione delle misure alternative alla detenzione, ed essendo ognuna delle prescrizioni stabilite in relazione alla misura alternativa alla detenzione giustificata dalla ritenuta pericolosità sociale del soggetto, in quanto tutte funzionali al contenimento di questa;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 08 maggio 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente