Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49805 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49805 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 22.2.2023, il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha disposto nei confronti di COGNOME NOME la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova, precedentemente concessa con provvedimento in data 8.6.2022, con efficacia ex tunc.
La revoca è stata giustificata sul rilievo che in data 16.6.2022 la Polizia postale della Liguria aveva eseguito una perquisizione personale e locale presso il domicilio ove il COGNOME stava scontando la misura alternativa dell’affidamento in prova (alla quale era stato ammesso in data 8.6.2022), nel corso della quale erano stati rinvenuti, oltre a denaro contante, anche una SIM Card associata ad un’utenza cellulare utilizzata per effettuare una truffa ai danni di un istituto di credito. Inolt nell’informativa della Polizia postale si riferiva che il COGNOME informalmente aveva ammesso le proprie responsabilità in ordine al compimento di truffe ai danni di banche e dei relativi correntisti.
Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che tali elementi indicessero a ritenere che il COGNOME avesse continuato a porre in essere condotte fraudolente anche nel corso della misura alternativa, sicché ravvisata l’incompatibilità di tale condotta con la prosecuzione di detta misura, ne aveva disposto la revoca.
Avverso tale ordinanza, il COGNOME ha proposto a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione articolando due censure.
Con il primo motivo deduce la violazione di legge in riferimento agli artt. 62, 63 e 191 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 51-ter e 47, comma 11 ord. pen. Il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe potuto utilizzare come materiale probatorio le dichiarazioni rese dal COGNOME alla PG al momento della perquisizione in quanto non verbalizzate e rese senza le garanzie di cui all’art. 64 cod. proc. pen. e in ogni caso in violazione dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. Tale inutilizzabilità varrebbe anche in relazione alle dichiarazioni rese in fase extraprocedimentale, nel corso dell’attività investigativa.
Con il secondo motivo si deduce il vizio di omessa valutazione delle informazioni rese dai Carabinieri, su richiesta del medesimo Tribunale, con riguardo al COGNOME, e dalle quali emergeva, tra l’altro, che egli stava regolarmente ottemperando gli obblighi imposti con la misura alternativa e che non era collegato con la criminalità organizzata.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il COGNOME ha proposto motivi aggiunti.
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Con il primo motivo aggiunto deduce violazione di legge per inosservanza degli artt. 62, 63 e 191 cod. proc. pen. in relazione all’art. 51 ter e 47 ord. pen. in quanto le presunte dichiarazioni ammissive del COGNOME, poste a sostegno dell’ordinanza, non sarebbero state verbalizzate neppure nel verbale di perquisizione e sequestro. La difesa richiama la giurisprudenza di legittimità a sostegno della inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla PG non verbalizzate né sottoscritte dall’indagato.
Con il secondo motivo aggiunto contesta la revoca della misura con efficacia ex tunc, senza tener conto della complessiva condotta del ricorrente e le sue proclamazioni di innocenza, operando una sorta di automatismo revocatorio.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Il primo motivo di ricorso e il primo motivo aggiunto possono essere trattati congiuntamente in quanto involgenti questioni analoghe. Essi sono infondati.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Rv. 275239 – 01). È stato, inoltre, precisato che nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l’adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Rv. 276498 – 01; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Rv. 250824 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 42571 del 19/04/2013, Rv. 256695 – 01).
Nel caso ora in esame, il Tribunale di sorveglianza si è attenuto ai principi di diritto sopra richiamati, perché, al fine di addivenire alla revoca del beneficio dell’affidamento in prova, ha operato una valutazione di merito – insindacabile in questa sede di legittimità perché sorretta da motivazione priva di vizi logici – sulla valenza delle risultanze dell’indagine a carico del ricorrente, rimanendo impregiudicata ogni questione riguardante il diverso profilo della responsabilità penale, da verificare nella sede propria nel rispetto delle norme processuali.
In particolare, la decisione del Tribunale di sorveglianza è motivata con specifici argomenti congruamente espressi, costituiti non già – come affermato nel ricorso – dalle sole dichiarazioni informalmente rese dal COGNOME alla polizia giudiziaria nel corso della perquisizione, le quali sono state utilizzate piuttosto come argomento ad adiuvandum, bensì dagli esiti della dettagliata informativa della Polizia postale contenente una serie di elementi investigativi, che avevano consentito di risalire al Di COGNOME, nonché dall’esito della perquisizione eseguita presso l’abitazione del ricorrente ove era stata rinvenuta una SIM card, che risultava associata ad un telefono utilizzato per eseguire una truffa ai danni di un istituto di credito. L’ordinanza impugnata ha inoltre valutato tali elementi unitamente alla circostanza che il ricorrente stava espiando una pena proprio per il reato di truffa mediante indebito utilizzo di carte, deducendone che egli stava proseguendo nelle medesime condotte criminose anche nel corso della misura alternativa. In sostanza, il Tribunale di sorveglianza ha svolto valutazioni adeguate in ordine alla gravità degli elementi a carico del ricorrente, ritenendoli tali d rivelare la vanificazione del programma in atto.
Di contro, il ricorso si limita a proporre valutazioni di elementi che, pur validi in astratto, non risultano pertinenti alla fattispecie o che sono, comunque, pienamente superati dalle assorbenti osservazioni del provvedimento impugnato.
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Non è invero ravvisabile alcuna lacuna motivazionale dell’ordinanza impugnata, conseguente alla omessa considerazione delle informazioni rese dai Carabinieri nella relazione del 15.9.2022, nella quale si evidenziava che il COGNOME aveva regolarmente ottemperato agli obblighi impostigli. È evidente, infatti, che il rilievo di tali informazioni non assume rilievo determinante, dal momento che esse sono risultate sopravanzate dagli ulteriori e ben più pregnanti elementi valutati dal Tribunale di sorveglianza, dai quali era comunque emersa la commissione di comportamenti indicativi della prosecuzione di condotte criminose.
4. Il secondo motivo aggiunto è infondato.
Questa Corte ha infatti chiarito che, in tema di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell’osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Rv. 265859 – 01. Si veda, altresì, Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Rv. 282007 – 01).
Con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 343 del 1987, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di un’adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178 01; Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, COGNOME, Rv. 219477 – 01).
Nella specie, il Tribunale di sorveglianza, nell’esercizio della discrezionalità che la legge gli riconosce, e con ragionamento logico e congruo, ha disposto la revoca ex tunc della misura alternativa sulla considerazione della gravità della condotta contestata, della sua contiguità temporale rispetto all’applicazione dell’affidamento in prova, nonché, soprattutto, della incompatibilità di tale misura con il comportamento tenuto dal ricorrente, dimostrativo del fatto che non aveva «affatto abbandonato il suo sistema di sostentamento e il suo stile di vita deviante».
Per le considerazioni esposte, il ricorso va rigettato, dal che consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 settembre 2023.