Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18828 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18828 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Gela il 30/04/1977 avverso l’ordinanza del 24/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Palermo letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), formulata da NOME COGNOME in relazione alla pena inflitta con sentenza del 2 febbraio 2022, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento al residuo della pena di quattro anni di reclusione, avendo già scontato i sei mesi relativi al reato ostativo.
A ragione della decisione il Tribunale dapprima richiamava i precedenti per abuso edilizio, furto continuato, sottrazione di cose sottoposte a pignoramento, nonchØ le pendenze per quelli di danneggiamento fraudolento di beni, ulteriori violazioni in materia edilizia ed un recente furto (nel 2021).
Quindi, evidenziata la gravità del reato in esecuzione e l’inidoneità del contesto di eventuale accoglienza familiare e domiciliare, poichØ i congiunti sono coimputati nel reato in esecuzione, pur dando atto del contenuto parzialmente favorevole della relazione dell’equipe, riteneva che la condannata non avesse maturato un sufficiente grado di revisione critica, reputando opportuna la prosecuzione dell’osservazione inframuraria e l’eventuale sperimentazione di permessi.
COGNOME propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv. COGNOME affidato a un unico, articolato motivo, con il quale lamenta la violazione degli artt. 47 e 50 Ord. pen. e il correlato vizio di motivazione.
Segnala l’errata indicazione del presofferto, non essendosi tenuto conto del periodo di custodia cautelare in carcere patita dalla condannata, sicchØ la valutazione del Tribunale di sorveglianza muoverebbe dall’equivoco sul limitato periodo di osservazione inframuraria.
L’affermazione del Tribunale secondo la quale vi sarebbero «connotazioni negative» impeditive della concessione dell’ampio beneficio richiesto sarebbe meramente assertiva o, comunque, basata sul solo passato criminale, senza alcuna considerazione sia degli elementi favorevoli segnalati nella relazione dell’equipe trattamentale, sia delle sentenze di assoluzione prodotte dalla difesa.
Con motivi aggiunti depositati in data 7 gennaio 2025, la ricorrente ripropone la doglianza in punto di apparenza della motivazione laddove fa riferimento al futuro e progressivo processo di risocializzazione, lamentando il fatto che, medio tempore, nessuna corretta e adeguata attenzione Ł stata prestata al percorso seguito dalla condannata, cui sono stati negati il permesso (richiesto anche con la scorta) per partecipare al matrimonio della figlia e quello di trascorrere con i congiunti qualche momento durante le festività natalizie.
In data 13 gennaio 2025 la ricorrente ha replicato alle conclusioni scritte formulate dal Sostituto Procuratore generale e ribadito le ragioni del ricorso, ulteriormente argomentandole.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con conclusioni scritte depositate il 7 gennaio 2025, ha prospettato il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce censure infondate e dev’essere, pertanto, rigettato.
Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).
Riguardo alla peculiare finalità dell’affidamento, la giurisprudenza di questa Corte Ł uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sØ soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui Ł intervenuta condanna e i precedenti penali, nØ può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924).
In particolare, Ł stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali Ł stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, COGNOME, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell’11/3/1997, COGNOME, Rv. 207998), il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 6783 del 13/12/1996, COGNOME, Rv. 206776; Sez. 1, n. 688 del 5/2/1998, COGNOME, Rv. 210389; Sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, dep. 8/1/2002, COGNOME, Rv. 220473; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, COGNOME, Rv. 244322; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015,
Incarbone, Rv. 264602). Si Ł inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985).
In ogni caso, non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, COGNOME, Rv. 258402).
Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata, immune da vizi logici e giuridici (del tutto assertiva e priva di autosufficienza Ł la osservazione relativa ad una non corretta indicazione del pre-sofferto, il cui quantum non ha peraltro inciso sulla decisione del Tribunale) ha escluso la meritevolezza della invocata misura alternativa sulla base dei seguenti elementi obiettivi: i) i gravi precedenti penali e carichi pendenti; ii) il non rassicurante atteggiamento relativo alla revisione critica del proprio passato criminale, che la relazione di equipe descrive come connotato da «tratti vittimistici»; iii) l’inidoneità del contesto di eventuale accoglienza familiare e domiciliare, poichØ i congiunti NOME e NOME COGNOME sono soggetti pluripregiudicati e coimputati nel reato in esecuzione. NOME COGNOME Ł, inoltre, esponente di spicco dell’associazione mafiosa cosa nostra, attualmente sottoposto a misura della sorveglianza speciale per cinque anni.
Il Tribunale ha, dunque, adeguatamente valutato l’assenza di tutti i parametri da prendere in considerazione ai fini del giudizio di meritevolezza sul conseguimento della misura alternativa, correttamente ritenendo la condannata scarsamente affidabile e, pertanto, non in grado di gestire responsabilmente la misura alternativa.
Tale motivazione resiste alle censure a-specifiche e assertive contenute nel ricorso, con cui si evidenzia la esistenza di due pronunce assolutorie e l’asserito erroneo computo del presofferto, trattandosi di questioni non integranti un punto nodale della decisione del Giudice specializzato che, difatti, non ha fondato il rigetto – come ipotizza il ricorrente – sull’equivoco in punto di «ristretto periodo di osservazione inframuraria».
Piuttosto, la decisione del Tribunale riguardante la «necessità del prosieguo dell’osservazione intramuraria per consolidare il processo di revisione critica» e della sperimentazione preventiva di permessi Ł conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui Ł ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, COGNOME, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029).
¨, infine, appena il caso di evidenziare l’inconferenza delle considerazioni svolte nei motivi aggiunti che fanno riferimento a provvedimenti del Tribunale di sorveglianza sfavorevoli alla ricorrente, ma successivi al provvedimento impugnato e, come tali, non valutabili.
Al rigetto del ricorso consegue, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23/01/2025.
Il Presidente NOME COGNOME