Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7359 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7359 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Gallo NOMECOGNOME nata a Catanzaro il 16/03/1974
avverso l’ordinanza emessa il 16/10/2024 dal Tribunale di sorveglianza di Messina lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 16 ottobre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Messina concedeva ad NOME COGNOME il beneficio penitenziario della detenzione domiciliare e contestualmente rigettava l’istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati presentati congiuntamente dalla condannata.
Queste misure alternative alla detenzione erano state richieste congiuntamente da NOME COGNOME in relazione alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, che le era stata irrogata con sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 13 febbraio 2020, divenuta irrevocabile 1’11 gennaio 2023.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME ricorreva per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.
Con tale doglianza, in particolare, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Messina con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del progetto rieducativo proposto dalla condannata, facendo esclusivamente riferimento alla mancanza di un’occupazione lavorativa stabile della ricorrente.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Osserva il Collegio che il ricorso di NOME COGNOME non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Messina in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite.
Il Tribunale di sorveglianza di Messina, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico
GLYPH
adeguato sulla personalità della condannata, che correlava al progetto rieducativo, ritenuto inadeguato, posto a sostegno dell’istanza di concessione del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Rispetto a questo giudizio negativo, al contrario di quanto affermato dalla difesa della ricorrente, la mancanza di un’occupazione lavorativa stabile non veniva valutata isolatamente dal Tribunale di sorveglianza di Messina, ma in correlazione al percorso rieducativo intrapreso dalla condannata, caratterizzato dall’assenza di un percorso di revisione critica dei propri, pregressi, comportamenti criminosi.
Il giudizio prognostico sulla base del quale si ritenevano insussistenti i presupposti del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale invocato da NOME COGNOME, dunque, si riteneva corroborato dal compendio informativo acquisito dal Tribunale di sorveglianza di Messina, valutato unitariamente, nel cui contesto, a pagina 2 del provvedimento impugnato, si evidenziava che la condannata «al momento è priva di occupazione lavorativa » e «non ha avviato un percorso di revisione critica, dichiarandosi innocente ».
Il Tribunale di sorveglianza di Messina, pertanto, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di NOME COGNOME su una valutazione complessiva della sua personalità criminale, che appare rispettosa della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui, ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, tenuto conto dei parametri di cui all’art. 47 Ord. pen., dalla «natura e dalla gravità dei reati per cui è stat irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602 01).
Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato, pienamente rispettato Tribunale di sorveglianza di Messina nel caso in esame, il principio secondo cui, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari richiesti. Tale vaglio deve essere
effettuato tenendo conto del processo di revisione critica concretamente seguito dal soggetto richiedente, indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Messina si esprimeva, correttamente, in termini negativi (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, COGNOME, Rv. 274993 – 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, COGNOME, Rv. 257001 – 01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, COGNOME, Rv. 240306 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6 febbraio 2025.