Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28036 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28036 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CASAVATORE il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA dita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG, ASSUNTA COGNOME, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 18/10/2023, il Tribunale di Sorveglianza di Genova rigettava l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Genova aveva respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale accogliendo nel contempo la richiesta formulata con riferimento alla misura alternativa della detenzione domiciliare, in relazione alla pena espianda di mesi 3 di reclusione per il reato di guida senza patente. Il Tribunale evidenziava come nel provvedimento opposto il Magistrato di sorveglianza avesse valorizzato l’insussistenza di documentate opportunità lavorative e/o risocializzanti in ambiente libero, l’assenza di lecite fonti di reddito nonché i pregressi criminosi, i procedimenti penali tuttora pendenti presso gli uffici giudiziari di Napoli, nonché le negative informazioni di PS. In sede di opposizione il Tixon si era riservato di produrre la documentazione a riscontro del regolare impiego presso un’impresa edile di Ascoli, rilevando come l’espiazione della pena nelle forme della detenzione domiciliare avrebbe comportato la perdita del lavoro e quindi di una concreta opportunità di reinserimento sociale. Il Tribunale osservava tuttavia come a tale riserva non fosse poi seguita l’effettiva produzione documentale a riscontro della dedotta attività lavorativa; in considerazione quindi dell’assenza di elementi sopravvenuti atti a modificare il quadro sotteso alla decisione assunta dal Magistrato di sorveglianza, respingeva l’opposizione.
Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, per il tramite del difensore, deducendo nullità dell’impugnata ordinanza ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen., per omessa valutazione della documentazione, inviata il 29/08/2023, attestante il regolare svolgimento di un’attività lavorativa.
Il Tribunale di sorveglianza di Genova, con provvedimento 22/11/2023, ha sospeso l’esecuzione del provvedimento impugnato sino alla definizione del ricorso per Cassazione.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione
della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).
In relazione alla peculiare finalità dell’affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924).
In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, COGNOME, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di Pubblica Sicurezza (Sez. 1, n. 1970 dell’11/3/1997, COGNOME, Rv. 207998), il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). In ogni caso non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie coglie nel segno la doglianza difensiva che lamenta la pretermissione nell’analisi condotta dal Tribunale della documentazione, inviata il 29/08/2023, attestante il regolare svolgimento di un’attività lavorativa.
L’ordinanza impugnata si appalesa pertanto manifestamente illogica e carente per avere respinto l’istanza di affidamento in prova sul presupposto dell’assenza di una comprovata attività lavorativa, pur prospettata ma poi non, secondo il Tribunale,
documentata, avendo omesso di considerare che lo svolgimento effettivo di attività lavorativa da parte del Tixon risultava già in atti, e precisamente dalla nota dei Carabinieri del 12/05/2023, ed era ulteriormente comprovata dalla documentazione trasmessa al Tribunale con PEC del 29/08/2023 dal difensore del condannato.
I precedenti rilievi impongono, in definitiva, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova in vista di un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia scevro dai vizi riscontrati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova.
Così deciso il 11/04/2024