Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19736 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19736 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Reggo Emilia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza del 9 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato NOME COGNOME.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha ritenuto non essere possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in considerazione della mancanza di riscontro sull’effettività ed attualità dell’inserimento lavorativo e sull’esistenza di un valido progetto esterno a valenza risocializzante.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.
Con il primo motivo deduce violazione della norma processuale dell’art. 666 cod. proc. pen. perché l’avviso d’udienza non è stato notificato al difensore.
Con il secondo motivo deduce violazione della norma penale dell’art. 47 ord. pen. perché il Tribunale ha respinto l’istanza omettendo di valorizzare la condotta ineccepibile tenuta in libertà dal condannato, la mancanza di collegamenti con ambienti malavitosi, l’avviata revisione critica e l’essere stato capace di ricrearsi un’identità lavorativa solida documentata.
Con requisitoria scritta, il P.G., NOME COGNOME, ha chiesto raccoglimento del ricorso.
4. Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo, dalla lettura degli atti, cui la C:orte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che con decreto del 9 gennaio 2023 il Tribunale di sorveglianza ha fissato udienza camerale per il 28 febbraio 2023; nel decreto, quale difensore di fiducia del condannato, è indicato l’AVV_NOTAIO, il decreto le è stato notificato tramite posta elettronica certificata il 11 gennaio 2023.
Nell’udienza del 28 febbraio 2023 il condannato risulta essere assente, il difensore di fiducia, NOME COGNOME, risulta esser stato sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da difensore immediatamente reperibile, il Tribunale di sorveglianza ha disposto rinvio in prosieguo al 9 maggio 2023.
Nell’udienza del 9 maggio 2023 il condannato risulta essere assente, il difensore di fiducia risulta esser stato sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da difensore immediatamente reperibile, il Tribunale di sorveglianza ha disposto rinvio in prosieguo al 9 novembre 2023 per impedimento del magistrato titolare.
Nell’udienza del 9 novembre 2023 il condannato risulta essere assente, il difensore di fiducia, NOME COGNOME, risulta esser stato sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da difensore immediatamente reperibile, la difesa si è riportata all’istanza, il Tribunale di sorveglianza si è riservato sulla decisione.
In definitiva, dalla lettura degli atti emerge che il difensore ha ricevuto l’avviso per l’udienza camerale del 28 febbraio 2023, non si è presentato e la difesa è stata assicurata da difensore immediatamente reperibile, i successivi rinvii sono stati effettuati tutti in udienza alla presenza del difensore sostituto processuale ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., talchè non era dovuto avviso per l’udienza del 9
novembre 2023 (cfr., per tutte, Sez. li, Sentenza n. 8285 del 28/02/2006, COGNOME, Rv. 232906) in cui l’istanza è stata trattenuta in decisione.
In ordine al secondo motivo, che contesta la motivazione dell’ordinanza impugnata, va osservato che l’istanza di affidamento in prova è stata respinta, perché il Tribunale ha rilevato che, nonostante i numerosi rinvii disposti per documentare l’esistenza di una attuale attività lavorativa da parte del condannato, che è più volte cambiata nel corso del procedimento, tale documentazione alla fine non è stata prodotta.
Il ricorso deduce che il condannato è stato assunto a tempo indeterminato da una cooperativa, e produce in allegato al ricorso un contratto del 30 ottobre 2023, quindi antecedente di pochi giorni all’udienza davanti al Tribunale di sorveglianza del 9 novembre 2023, ma non documenta di aver portato a conoscenza tale circostanza al Tribunale prima della decisione. La motivazione dell’ordinanza impugnata non può essere ritenuta manifestamente illogica sulla base di un documento che il Tribunale non ha potuto conoscere, e che viene allegato soltanto al ricorso.
La ulteriore deduzione del ricorso sulla avviata revisione critica da parte del condannato è proposta in difetto del requisito dell’autosufficienza (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 2017, COGNOME, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, RAGIONE_SOCIALE, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, COGNOME, rv. 256723), atteso che è autoriferita in ricorso, senza che, però, sia allegato o trascritto il passaggio degli atti da cui tale revisione critica s dovrebbe ricavare, mentre la deduzione sulla mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata non è idonea a disarticolare la decisione, non essendo tale mancanza di collegamenti di per sé sufficiente a giustificare la concessione della misura alternativa.
Il ricorso è, in definitiva, infondato.
5. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso processuali. · e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Così deciso il 5 aprile 2024 Il consigliere estensore
Il presidente