Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44501 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44501 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello;
avverso l’ordinanza del Tribunale militare di sorveglianza del 24/09/2024;
nel procedimento relativo a:
COGNOME NOME COGNOME nato in Argentina il 07/02/1964;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale militare di sorveglianza ha ammesso NOME COGNOME (già 1° maresciallo Igt. dell’Esercito Italiano) alla misura alternativa dell’affidamento in prova con riferimento alla condanna inflittagli dalla Corte di appello militare, con sentenza divenuta irrevocabile il giorno 19 febbraio 2020, che lo aveva riconosciuto colpevole di peculato militare continuato e aggravato e concorso in peculato continuato e aggravato e lo aveva condannato alla pena di anni nove e mesi due di reclusione.
Avverso la predetta ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello militare ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pe insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 47 Ord. pen. ed il relativo vizio cl motivazione mancante, contraddittoria ed illogica. Al riguardo osserva che il Tribunale militare di sorveglianza ha ammesso il condannato alla più ampia fra le misure alternative alla detenzione senza una reale valutazione dei progressi trattamentali e la sussistenza della consapevolezza da parte del predetto degli errori commessi, dando invece rilievo, senza spiegazione, ai permessi premio fruiti nel corso della carcerazione.
Infine, evidenzia che COGNOME non si è mai attivato per fare recuperare il profitto dei reati da lui commessi e che, in tal modo, potrà trarre vantaggio della propria pregressa condotta criminosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Deve ricordarsi che attraverso detta misura alternativa l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale d
sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Sez. 1, 04/03/1999, COGNOME, Rv. 213062) nelle pendenze processuali (Sez. 1, cit.) nelle informazioni di polizia (Sez. 1, 11/03/1997, COGNOME, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione in modo che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra.
2.1. Certamente nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, devono essere valutati anche i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell’interessato, al fine di pervenire ad una valutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua con gli strumenti dell’istituto indicato.
Del resto, non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente “ritenere” che l’affidamento si riveli proficuo. In questo ambito, tuttavia, numerosi sono gli altri fattori valutare per giungere al giudizio prognostico cui prima si è fatto cenno: l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante.
2.2. Nel caso in esame l’ordinanza impugnata – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha formulato una prognosi favorevole di non recidivanza nei confronti di NOME COGNOME dando rilievo alla sua regolare condotta in carcere, alla positiva fruizione di permessi premio, alla sua ammissione al lavoro all’esterno ex art. 21 Ord. pen., alla assenza di precedenti penali e di pendenze ed alla attività lavorativa e di volontariato che egli svolgerà nel corso della misura alternativa.
Infine, l’ordinanza impugnata ha osservato, in modo non contraddittorio, che la mancata attivazione del detenuto per fare recuperare il profitto del reato non poteva considerarsi come circostanza ostativa alla concessione dell’affidamento dovendosi invece dare rilievo, ai fini dell’ammissione alla misura ex art. 47 Orci. pen., ai progressi trattamentali ed al processo di risocializzazione del condannato.
Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità, poiché vorrebbe pervenire a differente valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo.
Al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle GLYPH spese GLYPH processuali GLYPH trattandosi GLYPH di GLYPH parte GLYPH pubblica (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, Rv.271650).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2024.