Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1369 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1369 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 25/06/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Messina dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza del 25 giugno 2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Messina, confermando la detenzione domiciliare disposta ai sensi dell’art. 678, comma 1 -ter , cod. proc. pen., ha rigettato l’opposizione avverso il diniego di concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali a XXXXXXXXXXXX, condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, con un residuo di anni 1 mesi 5 e giorni 13, per il delitto di maltrattamenti in famiglia, commesso dal 2014 al 2020;
lette conclusioni scritte tramesse dal ricorrente con memoria tardiva;
preso atto che il Tribunale di sorveglianza di Messina ha incentrato il rigetto della misura piø ampia sulla gravità dei maltrattamenti in famiglia, su pregresse violazioni alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, sulle pendenze dell’instante, sulla mancata presentazione dello stesso all’U.E.P.E. per motivi di lavoro, sulla relazione dell’U.E.P.E., che ha segnalato un’inadeguata acquisizione di consapevolezza e responsabilità rispetto alle condotte antigiuridiche e alle conseguenze dannose recate;
rilevato che il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, avendo il Tribunale incentrato il rigetto sulla gravità del reato, su risalenti trasgressioni alla misura cautelare, su pendenze inesistenti, sul differimento del colloquio con l’U.E.P.E., in realtà concordato dal condannato con l’Ufficio per sopraggiunti impegni lavorativi, e su una non corretta lettura della relazione dell’U.E.P.E., nonchØ sull’omessa valutazione di una consulenza di parte;
ritenuto che, indipendentemente dai rilievi in ordine all’esistenza di ulteriori pendenze a carico di XXXXXXXXXXXX e alle dinamiche del differimento del colloquio con l’UEPE, l’impianto motivazionale del provvedimento di diniego resiste alle censure difensive, avendo il Tribunale di sorveglianza ritenuto ostativi alla concessione dell’affidamento in prova, non solo la gravità delle condotte, ma anche le violazioni al regime cautelare, sintomatiche di inaffidabilità del condannato, e le emergenze della relazione dell’U.E.P.E. in cui, nella stessa prospettazione del ricorrente, si evidenzia la necessità di «una piø profonda e matura
Ord. n. sez. 17621/2025
CC – 04/12/2025
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acquisizione di consapevolezza rispetto alle condotte antigiuridiche ed alle conseguenze del danno recato»;
considerato che la decisione Ł coerente al sistema delle misure alternative e conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia, secondo cui «in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre» (Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025, S., Rv. 288564 – 01);
rilevato che il criterio della gradualità nella concessione dei benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative, cui Ł ispirato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, COGNOME, Rv. 212794; v. anche le conformi Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, COGNOME, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, COGNOME, Rv. 224029);
considerato che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, non si può prescindere dal vaglio della condotta illecita del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica della misura alternativa alla detenzione richiesta (tra le altre, Sez. 1, n. 33287 dell’11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 – 01);
ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.