Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20164 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20164 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PAOLA il 30/06/1976
avverso l’ordinanza del 12/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigraf e, il Tribunale di Sorveglianza di Rom ha respinto la richiesta di concessione della misura alternativa dell’affidament prova al servizio sociale formulata, ai sensi dell’art. 47 della legge 26 luglio n. 354 (d’ora in poi, Ord. pen.) da NOME COGNOME.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo quale unico motivo, la violazione dell’art. 601, comma 1, lett. b) ed e) cod. p pen., in relazione all’art. 47 Ord. pen., per illogicità e manifesta contraddit della motivazione.
In particolare, la difesa ha eccepito che il negativo giudizio prognostico reinserimento sociale del ricorrente, posto a fondamento del provvedimento d diniego dell’affidamento in prova, si è fondato sulla sola gravità dei reati cont (detenzione di armi e di droga), tralasciando ulteriori elementi di segno favorev quali l’assenza di precedenti penali, il lungo periodo di carcerazione sofferta sei anni), il breve periodo di pena da espiare (meno di due anni senza contar giorni di liberazione anticipata), la sussistenza di un domicilio idoneo, q l’abitazione della madre, persona incensurata e priva di pendenze penali com verificato dalla p.g., la sussistenza di una valida attività lavorativa, quale alle pulizie alle dipendenze di una società cooperativa, oggetto anche questa verifica della p.g., il parere favorevole espresso in udienza dal rappresentante Procura Generale e, infine il percorso trattamentale del detenuto, co documentato dal Gruppo di Trattamento dell’Equipe della Casa circondariale di Re bibbia.
Pertanto, secondo la difesa il provvedimento di diniego recherebbe una motivazione illogica e contraddittoria, anche in rapporto alle conclusioni rassegn dalla predetta Equipe nell’aggiornamento del 30 ottobre 2024, fondandosi, altres sulla erronea considerazione dell’assenza di significativi sviluppi positivi del per di ravvedimento e sulla perdurante pericolosità del detenuto connessa al possibilità della ripresa di rapporti con gli ambienti criminali cui è stato lega alla commissione del reato.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazio NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
2. In via generale, va premesso che la concessione di una misura alternati detenzione, oltre a presupporre il mancato superamento dei limiti legali massimi d da scontare e l’assenza di reati ostativi, richiede la sussistenza di element possibile ritenere che la persona condannata abbia intrapreso un serio processo di critica del passato delinquenziale e di risocializzazione.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità il giudice, nella valut presupposti per la concessione di una misura alternativa, pur non potendo pre dalla tipologia e dalla gravità dei reati commessi, deve tuttavia avere comportamento e alla situazione del soggetto dopo la commissione dei fatti per cu inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e se sussistano le cond rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativa rich da ultimo, Sez. 1, n. 7873 del 18/12/20,23, dep. 2024, COGNOME, Rv. 28585 tenendo presente che «non configura una ragione ostativa la mancata ammissione addebiti», occorrendo, invece, «valutare se il condannato abbia accettato la sen sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l’evoluzione della successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale n. 10586 del 08/02/2019, COGNOME, Rv. 274993 – 01).
Con specifico riferimento, poi, alla misura dell’affidamento in prova al servizi nella sentenza della Corte di cassazione Sez. 1, n. 34135 del 31/05/2024, Grimal si è evidenziato che dal sistema non è ricavabile una sorta di presunzione g inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, sicché il giudice di volta in volta a una valutazione concreta circa l’esistenza degli elementi pos ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l’affidamento si riveli proficuo, v tutti i fattori che vengano in luce, quali i precedenti penali, le informazioni organi di polizia e dai servizi sociali, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio d devianti del passato, l’adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità de e l’eventuale buona prospettiva risocializzante.
Ne consegue che solo all’esito di una valutazione complessiva di tutte le indi disposizione, positive e negative, il giudice può pervenire ad un giudizio progno la proficuità della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale e, q concedibilità o no della stessa in vista dell’ inserimento sociale del condannato; con quanto affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2007 sec
«le modalità e i percorsi idonei a realizzare l’emenda e la risocializzazione del c previsti dalla legislazione penitenziaria «pur nella loro varietà tipologica modificabilità nel tempo, devono convergere nella valorizzazione di tutti gli sforz dal singolo condannato e dalle istituzioni per conseguire il fine costituzionalme della rieducazione».
Ciò precisato, deve rilevarsi che, nella fattispecie, gli elementi positi dalla difesa nel provvedimento impugnato sono stati ritenuti recessivi nel confron ulteriori comportamenti del condannato, condotte che il Tribunale, con moti corretta sul piano logico, ha valutato in chiave negativa ai fini della conce misura.
A fronte degli evidenziati elementi positivi, infatti, si è dato conto di circostanze non idonee a corroborare una prognosi favorevole perché ritenute signi della perdurante pericolosità del ricorrente e, quindi, della possibilità che NOME COGNOME possa riprendere i rapporti con ambienti criminali.
Il Tribunale è pervenuto a tale conclusione dopo aver valutato la gravità oggetto della sentenza in esecuzione, consistita in una attività illecita ben o detenzione di diverse qualità e quantità di droga (cocaina, di hashish suddivisa per 24.190 kg e 103 grammi marjuana), cellulari, denaro in contanti pari alla s 2500,00, panetti di hashish per un peso pari a 24 kg, materiale per il confezio pesatura, pistola semiautomatica con munizioni di proprietà di una persona deced patente di guida il cui possesso è risultato ingiustificato, manoscritti recanti riferibili a potenziali clienti; e dopo aver evidenziato che a giustificazione del ricorrente ha riferito agli operatori penitenziari di essere stato indotto sostanza stupefacente e le armi, per conto di terzi, dalla impellente necessità a un debito usuraio con una persona non meglio specificata, per ragioni di diff indicate, di non avere denunciato il fatto e di non aver collaborato per timore d secondo una versione ritenuta improbabile.
Secondo il provvedimento impugnato, tali elementi sarebbero indicativi dello inserimento del ricorrente in ambienti criminali, anche considerato che la rifl reati commessi nel corso dell’osservazione della personalità non sareb accompagnata da un confronto con i dati oggettivi accertati nella sentenza, di cui con la conseguenza che il Tribunale, in modo del tutto coerente, ha af l’insussistenza di significativi passi nel percorso di ravvedimento tale da formulazione di un giudizio di cessata pericolosità in ordine alla ripresa di rap ambienti criminali.
In conclusione, pur a fronte di un comportamento formalmente corretto, tenu all’interno del carcere, sia in occasione dei due permessi premio e di un
prospettiva lavorativa, oltre che della disponibilità di un domicilio dove p eventualmente collocato – elementi specificamente valutati dal Tribunale – il giu
non meritevolezza della misura dell’ affidamento in prova al servizio sociale affidato a un approfondito percorso motivazionale, lineare e coerente in punt
cessata pericolosità sociale del ricorrente, correttamente ritenuta imped concessione della misura alternativa richiesta ai sensi dell’art. 47 Ord. pen.
4. Per le ragioni che precedono il ricorso va, dunque, rigettato, con con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art
proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu Così deciso, il 20 marzo 2025.