Affidamento in Prova: Quando la Gravità dei Reati Prevale sulla Buona Condotta
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta uno degli strumenti più importanti dell’ordinamento penitenziario per il recupero del condannato. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e richiede una valutazione complessa da parte del giudice. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione (Num. 14982/2024) offre spunti cruciali su come la gravità dei reati, i precedenti e l’atteggiamento del reo possano ostacolare l’accesso a questa misura, anche a fronte di elementi positivi.
Il Caso in Esame: Dalla Richiesta al Diniego
Il caso riguarda un individuo detenuto per scontare una pena residua di oltre cinque anni per reati di estorsione in concorso e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo aveva presentato istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere l’affidamento in prova, un percorso che gli avrebbe permesso di scontare la pena fuori dal carcere sotto la supervisione dei servizi sociali.
Nonostante l’istanza, il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la richiesta. Questa decisione ha spinto il condannato a presentare ricorso per cassazione, lamentando una motivazione carente e un’errata valutazione degli elementi a suo favore.
Le Argomentazioni del Ricorrente
La difesa sosteneva che il giudice non avesse adeguatamente considerato alcuni fattori importanti:
* La risalenza dei reati: I crimini per cui era stato condannato risalivano a diversi anni prima.
* L’assenza di nuovi carichi pendenti: Dal momento dei fatti, l’uomo non aveva avuto altri problemi con la giustizia.
* L’insussistenza di legami con la criminalità organizzata.
* La condotta positiva: L’osservanza delle prescrizioni durante i periodi di arresti domiciliari e la fruizione di permessi premio non sarebbero state valorizzate a sufficienza.
Secondo il ricorrente, il Tribunale si era concentrato eccessivamente sulla natura solo parziale della sua ammissione di colpa e sulla durata della pena ancora da scontare, trascurando questi segnali di cambiamento.
La Valutazione della Cassazione sull’Affidamento in Prova
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione del Tribunale di Sorveglianza. La Suprema Corte ha chiarito che le lamentele del ricorrente non erano critiche sulla violazione della legge, ma mere doglianze sui fatti, che non possono essere riesaminate in sede di legittimità.
Il cuore della decisione risiede nel riconoscimento del potere discrezionale del Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo, secondo la Cassazione, ha esercitato il suo potere in modo logico e coerente con i principi dell’ordinamento penitenziario.
Il Principio di Gradualità nell’Esecuzione Penale
Un elemento chiave della decisione è il richiamo al principio di gradualità. L’ordinamento penitenziario prevede un percorso progressivo verso il reinserimento sociale. L’affidamento in prova è una misura molto ampia, spesso l’ultimo passo prima della piena libertà. Il Tribunale ha ritenuto che, data la situazione specifica, concedere subito la misura più liberatoria fosse prematuro.
La Corte ha specificato che la gravità dei reati, i numerosi precedenti penali, la mancata piena assunzione di responsabilità (in particolare per il reato di estorsione) e la recente decorrenza dell’esecuzione della pena non permettevano di considerare opportuna la concessione della misura. Era necessario, invece, un ulteriore periodo di osservazione in ambiti gradualmente meno restrittivi per testare la reale volontà di cambiamento del condannato.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla correttezza dell’operato del Tribunale di Sorveglianza. La decisione di negare l’affidamento non è stata arbitraria, ma basata su una valutazione complessiva che ha tenuto conto di tutti gli elementi. La gravità dei delitti e l’assenza di una completa revisione critica del proprio passato criminale sono stati considerati indicatori di un rischio di recidiva non ancora superato. I segnali positivi, come la buona condotta durante i permessi, non sono stati ignorati, ma semplicemente ritenuti insufficienti, al momento, per giustificare il passaggio diretto alla misura più favorevole. L’argomentazione del giudice di merito è stata ritenuta priva di illogicità e pienamente conforme alla legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alle misure alternative non è un diritto automatico, ma l’esito di un giudizio prognostico che il Tribunale di Sorveglianza compie con ampia discrezionalità. La gravità dei reati commessi e la personalità del reo, desunta anche dal suo percorso di riflessione critica, sono fattori preponderanti. Questa decisione serve da monito: la buona condotta è necessaria ma non sempre sufficiente. Il percorso di reinserimento deve essere graduale e credibile, e spetta al giudice valutarne l’effettiva maturazione prima di concedere benefici come l’affidamento in prova.
Perché è stata negata la richiesta di affidamento in prova nonostante i reati fossero stati commessi anni prima?
Perché il Tribunale di Sorveglianza, con decisione confermata dalla Cassazione, ha ritenuto prevalenti altri fattori: la gravità dei reati (estorsione e spaccio), i numerosi precedenti penali, la mancata assunzione piena di responsabilità e l’inizio recente dell’esecuzione della pena. Questi elementi hanno suggerito la necessità di un ulteriore periodo di osservazione.
La buona condotta durante i permessi premio o gli arresti domiciliari è sufficiente per ottenere l’affidamento in prova?
Secondo questa ordinanza, non necessariamente. Sebbene siano elementi positivi, il giudice può ritenerli insufficienti se altri fattori negativi, come la gravità del reato originario e una incompleta revisione critica del proprio passato, indicano un percorso di cambiamento non ancora consolidato e un persistente rischio di recidiva.
Cosa si intende per ‘principio di gradualità’ citato nell’ordinanza?
È un principio fondamentale dell’ordinamento penitenziario secondo cui il ritorno del condannato alla piena libertà deve avvenire per gradi. Prima di concedere una misura molto ampia come l’affidamento in prova, il sistema predilige un percorso progressivo attraverso misure intermedie (come permessi più frequenti o la semilibertà), per testare e consolidare in modo più sicuro il processo di reinserimento sociale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14982 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14982 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da NOME COGNOME, detenuto in espiazione della pena residua di anni cinque e mesi quattro di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di appello di Cagliari de 28/06/2021 per il delitto di estorsione in concorso, commesso dal maggio al luglio 2014 in Olanda e a Cagliari, unificato in continuazione con il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso in Cagliari nel 2014.
Ricorre per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo la mancanza della motivazione, non avendo il giudice a quo spiegato per quale ragione la natura solo parziale della ammissione degli addebiti e il lontano fine pena siano circostanze da ritenersi prevalenti, ai fini del dinieg della misura, rispetto alla natura risalente nel tempo dei reati posti in essere, nonché all’assenza di ulteriori carichi pendenti e di collegamenti del condanNOME con la criminalità organizzata. Nemmeno spiega – il provvedimento avversato per quale ragione la previa fruizione dei permessi premio possa offrire decisivi elementi di giudizio, al fine della esclusione del pericolo di recidiva, pure a front degli elementi risultanti agli atti, come l’accertata osservanza delle prescrizioni degli GLYPH arresti GLYPH domiciliari GLYPH (circostanza GLYPH neppure GLYPH valutata, GLYPH nell’avversato provvedimento).
Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e pedissequamente riproduttive di profili di censura già vagliati e disattesi dall’ordinanza’, secondo un argomentare giuridico privo di spunti di illogicità e contraddittorietà, oltre che improntato all’ottic gradualità, che connota l’intero ordinamento penitenziario (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016). Invero, il Tribunale di sorveglianza sottolinea, nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), come la gravità dei reati in esecuzione, unitamente ai numerosi precedenti penali annoverati dal soggetto, alla sua mancata assunzione di responsabilità relativamente all’estorsione e alla recente decorrenza dell’esecuzione penale, non consentano di reputare opportuna la concessione della misura più liberatoria, in assenza del previo esperimento di un ulteriore periodo di osservazione, in ambiti gradualmente meno restrittivi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonera – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 marzo 2024
Il Consigliere estensor,
Il Presidente