Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18682 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18682 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME COGNOME nato a MONTERO SANTA CRUZ( BOLIVIA) il 17/05/1978 il avverso l’ordinanza del 11/10/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui in data 11.10.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato un’istanza di ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale;
Evidenziato che con l’unico motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 47 Ord. Pen.;
Rilevato che, in realtà, il ricorso si muove piuttosto nell’ambito della censura della motivazione per il tramite di una rilettura dei dati di fatto su cui si fonda la decisione impugnata, dei quali si propone una interpretazione alternativa rispetto a quella adottata dal Tribunale di Sorveglianza;
Ritenuto, sotto questo peculiare profilo, che la motivazione dell’ordinanza impugnata non sia manifestamente illogica o contraddittoria, in quanto il Tribunale di Sorveglianza evidenzia adeguatamente l’assenza di revisione critica e la pendenza di un processo per rapina nei confronti di Yave, aggiungendo che il programma trattamentale elaborato, cui pure fa riferimento il ricorso, riguarda lavoro esterno e permessi premio, peraltro non ancora fruiti dal ricorrente;
Considerato, pertanto, che sia del tutto ragionevole la conclusione secondo cui è opportuno attendere l’esito dei permessi premio prima della eventuale misura alternativa, evidentemente nell’ottica della progressività e gradualità del trattamento, ben potendo il Tribunale di Sorveglianza, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, legittimamente ritenere necessario, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse (Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Rv. 264037 – 01);
Considerato, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto si limita a sollecitare una non consentita lettura alternativa degli elementi di fatto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025