Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 32755/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROGGIANO GRAVINA il 18/10/1957 avverso l’ordinanza del 10/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino, provvedendo in ordine alla posizione di NOME COGNOME (soggetto in espiazione della pena di anni undici e mesi otto di reclusione, determinata da cumulo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino del 10/12/2018, per condanne relative ai reati di estorsione aggravata, rapina aggravata, ricettazione e usura, posti in essere tra il 2009 e il 2013) ha rigettato l’istanza volta all’affidamento in prova al servizio sociale, accordando però al condannato la detenzione domiciliare, da eseguirsi presso l’abitazione del figlio NOME NOME, ubicata in Santena, provincia di Torino, alla INDIRIZZO imponendogli anche le prescrizioni dettagliatamente indicate nel provvedimento stesso.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo un motivo unico, mediante il quale vengono cumulativamente denunciati i vizi di erronea applicazione di legge penale, con riferimento sia all’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, sia alla mancata applicazione dell’art. 666 comma 5 cod. proc. pen. e, infine, di carenza e manifesta illogicità della motivazione. L’ordinanza impugnata – secondo la prospettazione della difesa – non si confronta con i contenuti della relazione comportamentale, attribuendo preminente rilievo al mancato risarcimento delle vittime e, sul punto, omettendo anche di valutarne la oggettiva inesigibilità.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per concedere la
piø ampia misura invocata. A tale conclusione si Ł giunti in forza di quanto esposto dai Carabinieri di Santena, nella annotazione del 14/06/2024, nonchØ tenuto conto di quanto rilevato nelle informative di polizia giudiziaria, in ordine alla esigenza di evitare la fruizione del beneficio in Chieri, onde scongiurare il riavvicinamento con l’ambiente criminale di appartenenza. Il mancato risarcimento in favore delle persone danneggiate, contrariamente all’assunto difensivo, Ł stato richiamato dal Tribunale al solo fine di tratteggiare la personalità del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
2. Va anzitutto ricordato come l’affidamento in prova al servizio sociale postuli che, attraverso la partecipazione all’opera di rieducazione, sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante; inoltre, la concessione della misura richiede il giudizio, ulteriore, di idoneità della stessa al raggiungimento della completa emenda, in base al livello dei progressi compiuti nel trattamento. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito – e non Ł censurabile in sede di legittimità, laddove risulti sorretto da motivazione adeguata, nonchØ rispondente ai canoni della logica – il giudizio circa l’idoneità, rispetto al raggiungimento di tale risultato finale, delle varie misure alternative (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, COGNOME, Rv. 189375).
Le fonti di valutazione e conoscenza, che il Tribunale di sorveglianza Ł chiamato a valutare in tale percorso, sono sia il reato commesso, sia i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, nonchØ la condotta tenuta in ambiente carcerario e i risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione. Ulteriori elementi di valenza favorevole, che sono da parimenti prendere in considerazione, sono l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l’adesione ai valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante. La complessiva valutazione deve tendere a verificare la sussistenza di elementi di positiva valenza, che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell’affidamento (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924).
Nell’ambito di tale giudizio, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo Ł l’evoluzione della personalità, successivamente al fatto, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, COGNOME, Rv. 274993).
2.1. Ne consegue che il diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale Ł da ritenere adeguatamente motivato anche quando, nell’ambito di un giudizio prognostico che – per sua stessa natura – non può che essere largamente discrezionale, venga indicata una sola ragione, purchØ plausibile, atta a far propendere per la scarsa probabilità di successo dell’esperimento, in relazione alle specifiche finalità dell’istituto, che sono rappresentate dalla rieducazione del reo e dalla prevenzione del pericolo che egli commetta ulteriori reati (in tal senso, si veda Sez. 1, n. 19637 del 10/01/2017, COGNOME, n.m.).
2.2. Giova anche ricordare che – secondo i principi di diritto ripetutamente enunciati da questa Corte – il criterio della gradualità nella concessione di benefici penitenziari, sebbene non rappresenti una regola cogente e codificata, risponde all’esigenza di un razionale e compiuto contemperamento, sia delle esigenze rieducative, sia della necessità di prevenzione, cui Ł ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario. A tale canone valutativo sarà viepiø necessario attenersi, allorquando il reato in espiazione sia evocativo della sussistenza di una non trascurabile propensione
delinquenziale del soggetto, oltre che della contiguità dello stesso con ambienti criminali di notevole caratura (Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018, A., Rv. 274513; Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Rv. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029; Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794).
Nella concreta fattispecie, il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente preso in considerazione gli esiti della relazione di sintesi, valutandola positivamente; l’ordinanza menziona, poi, una annotazione dei Carabinieri del 14.6.2024, per trarne conseguenze sfavorevoli, in ordine alla concedibilità della piø ampia misura alternativa invocata.
Sulla base di tali elementi di valutazione e conoscenza, l’avversato provvedimento ha deciso per l’applicazione – nei confronti del condannato – della detenzione domiciliare, disattendendo la richiesta di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale. In tal modo, i Giudici di sorveglianza si sono correttamente attenuti – all’esito di una valutazione attenta e condotta ad ampio raggio – al sopra enucleato principio di gradualità nel trattamento.
3.1. Per contrastare tale decisione, il ricorso si affida a censure che si sviluppano interamente sul piano del fatto e che sono tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, piø che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall’art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità.
Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l’epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchØ illustrati come maggiormente plausibili, o perchØ assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si Ł in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
3.2. La difesa, infatti:
deduce l’omessa valutazione della relazione di sintesi, ma non tiene conto del fatto che, delle conclusioni ivi sussunte, il Tribunale di sorveglianza ha tenuto conto, avendo accordato al condannato la misura alternativa della detenzione domiciliare;
si duole di una pretesa incongruità, rappresentata dall’avere il Tribunale di sorveglianza stimato eccessivamente ampia la misura dell’affidamento in prova, a fronte di un soddisfacente percorso di recupero, seguito dal ricorrente per un periodo di dieci anni (in tal modo, però, la critica irrompe nel campo strettamente riservato alle valutazioni di merito, debordando vistosamente dal perimetro valutativo demandato al giudizio di legittimità);
lamenta (impropriamente) il mancato utilizzo dei poteri istruttori, da parte del Tribunale di sorveglianza, che avrebbe dovuto – secondo l’auspicio difensivo – compiere una radicale rivisitazione, in ordine alla diffida del Magistrato di sorveglianza, conseguente alla violazione delle prescrizioni da parte del COGNOME;
aggredisce la (asserita) valorizzazione del mancato risarcimento, ad opera del condannato, in favore delle vittime, tacciando il provvedimento di aver attribuito soverchia rilevanza a tale aspetto (in realtà, trattasi di un dato che viene solo menzionato dal Tribunale di sorveglianza, al fine di meglio lumeggiare la personalità del condannato, senza però assurgere a una posizione predominante, rispetto agli ulteriori elementi, nel condurre all’emissione dell’impugnato provvedimento reiettivo).
3.3. Le doglianze sussunte nell’atto di impugnazione, in conclusione, presentano una marcata
connotazione fattuale e rivalutativa, senza quindi riuscire a disarticolare la valutazione compiuta in sede di merito, che Ł pienamente rispettosa del sopra richiamato principio di gradualità trattamentale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex leg e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 21/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME