Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43099 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43099 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, COGNOME, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza di affidamento in prova avanzata da NOME COGNOME, in relazione alla pena espianda pari ad anni tre, mesi nove e giorni diec reclusione, per i reati di associazione per delinquere e plurime ricettazi commessi tra il 2013 ed il 2014.
1.1. Osservava il Tribunale come l’istante, pluripregiudicato e più vo sottoposto a misure alternative – nel 1996, 2005 e 2006 – e già sottoposto a misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Roma, si fosse più volte reso inottemperante agli obblighi della misura, no tenendo buona condotta, accompagnandosi a persone pregiudicate e non rendendosi facilmente reperibile, come da nota del Commissariato PS Esposizione del 2/04/2022; ancora rilevava come a suo carico figurassero plurime pendenze per i reati di atti persecutori, violazione delle misure prevenzione, disastro ambientale e ricettazione. Infine osservava il Tribuna come il COGNOME‘ risulti vivere in un alloggio oggetto di confisca.
COGNOME propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando due motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo denuncia la nullità dell’impugnata ordinanza per assoluta mancanza di motivazione in ordine alla rilevanza degli elementi d prova acquisiti in fase istruttoria. Si duole in particolare il ricorrente Tribunale non abbia tenuto conto dei numerosi elementi positivi costituiti dal produzioni documentali della difesa e dalla relazione socio familiar dell’assistente sociale del 17 giugno 2022; precisamente quest’ultim evidenziava come il condanNOME avesse riconosciuto gli errori del passato esprimendo un parere positivo alla fruizione da parte del c:ondanNOME dell misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Del pari ris totalmente pretermessa la relazione UEPE da cui emerge che il condanNOME ha svolto attività lavorativa senza soluzione di continuità dal 2018 e che eg impegNOME in un’attività di volontariato da alcuni mesi. Censura in sostanza difesa del ricorrente il fatto che il Tribunale, dopo aver disposto integraz istruttorie, anche in relazione al domicilio del condanNOME, non ne abbia p tenuto conto omettendo sul punto qualsivoglia motivazione.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la nullità dell’ordinanza impugnata ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per manifesta contraddittorietà della motivazio Nella propria valutazione argomentativa il Tribunale ha conferito prevalente importanza ad elementi incerti, di dubbia, evoluzione e comunque temporalmente datati, quali le pendenze, a fronte della presenza di element
certi, comprovati dalle produzioni difensive sulle quali nulla ha dedotto Tribunale, e che manifestano al contrario il ravvedimento che ha contraddistint la vita del condanNOME dal 2018 ad oggi.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dotti. NOME COGNOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chie l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza , GLYPH ·
1.1. Va ricordato che l’affidamento in prova al servizio sociale richiede ch attraverso la partecipazione all’opera di rieducazione, sia positivamente avviato q processo di revisione critica dei disvalori che hanno determiNOME la condotta deviant inoltre, l’affidamento in prova richiede il giudizio, ulteriore, di idoneità della mi raggiungimento della completa emenda, in base al livello dei progressi compiuti ne trattamento.
Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in se di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logic giudizio sull’idoneità o meno, a raggiungere tale risultato finale, delle varie m alternative (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375).
Le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e informazioni di polizia, sia la condotta carceraria ed i risultati dell’indagine familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussisten elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell’aff mento, quali l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passa l’adesione ai valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiar condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospett risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, Rv. 277924).
2. Nel caso di specie, nessuno dei superiori principi risulta violato.
Il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di esclud l’applicabilità delle misure alternative richieste, con un discorso giusl:ificativo p mende, correttamente incentrato sulla constatazione, emersa dagli atti esaminat dell’assenza di significativi progressi trattamentali e di un adeguato process revisione critica del proprio passato deviante.
Il ricorrente si limita ad opporre censure in fatto, senza confrontarsi co argomentazioni poste a sostegno dell’ordinanza impugnata, chiedendo la
rivalutazione di elementi di fatto asseritamente trascurati, rivalutazione inib sede di legittimità.
In conclusione, la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorveglianz risulta sottratta a qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, non f emergere alcun vizio motivazionale e profili di contrasto con il dato normativ risultando altresì conforme al principio di gradualità nell’accesso ai benefici e murari. Sul punto, si deve ribadire che il Tribunale di sorveglianza, “anche quan siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di a esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguars prescrizioni” (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276213).
g . Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria inammissibilità del ricorso; tale decisione postula la condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/06/2023