Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11947 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11947 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRESCIA il 28/09/1986 avverso l’ordinanza del 14/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Brescia Udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del sostituto procuratore generale NOME COGNOME che chiedeva dichiarsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzate da NOME COGNOME in relazione alla pena da espiare pari ad anni 3 mesi 6 di reclusione, inflitta con la sentenza del Tribunale di Brescia dell’1 giugno 2021 per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, commesso nel 2015.
Con riferimento alla detenzione domiciliare, il Tribunale ha evidenziato che la domanda Ł inammissibile trattandosi di pena superiore ad anni 2 di reclusione.
Con riguardo, invece, all’affidamento in prova, i giudici di merito hanno ritenuto ostativi alla formulazione di un giudizio prognostico favorevole di ricaduta nel reato una serie di elementi, quali i precedenti penali per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale (fatti commessi fino al 2021), le informazioni negative trasmesse dalla Questura di Brescia che registrano numerosi deferimenti, anche in epoca recente (2024), per violazioni del codice della strada, lesioni personali e oltraggio ex art. 342 cod. pen., la sottoposizione nel 2019 agli arresti domiciliari per associazione a delinquere e reati fiscali, una querela nel 2021 per lesioni personali, le diverse segnalazioni per guida in stato di ebbrezza intervenute in epoca successiva alla commissione dei reati in esecuzione, la mancata predisposizione di un programma terapeutico di monitoraggio per la dipendenza dell’alcol, la precarietà dell’attività lavorativa prospettata.
NOME COGNOME tramite il difensore di fiducia propone ricorso che articola in due motivi.
1.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.
In particolare, il ricorrente si duole che il Tribunale di Sorveglianza abbia fondato il diniego sui
soli titoli di reato in esecuzione, mentre avrebbe dovuto valutare i comportamenti successivi tenuti dopo la commissione di detti reati, al fine di avere un quadro completo della personalità del reo e valutare così l’esistenza di un pericolo concreto di recidivanza, che giustifichi la mancata ammissione ad una forma di esecuzione della pena esterna al carcere.
Adduce che l’unico fatto rilevante commesso in epoca successiva ai predetti reati riguarda la contravvenzione di cui all’art. 186 Codice della Strada, mentre le altre due segnalazioni per oltraggio e lesioni personali sono privi di rilevanza in punto di verifica della pericolosità sociale, in quanto non ancora giunti alla fase processuale e perchØ contestuali allo svolgimento del processo che ha portato alla odierna condanna.
Eccepisce altresì carenza di motivazione con riferimento alle conclusioni della relazione dell’UEPE di Brescia del 14 giugno 2024, che aveva espresso parere favorevole circa l’ammissione alla misura di espiazione extramuraria, alla luce dei dati positivi in essa evidenziati, quali la buona condotta, rispettosa delle regole di civile convivenza, lo svolgimento di regolare attività lavorativa, la disponibilità di un idoneo domicilio e l’inserimento in un contesto familiare del tutto regolare.
1.2 Con il secondo motivo, COGNOME lamenta vizio di motivazione con riguardo alla asserita mancanza di un’attività lavorativa, tenuto conto che il Tribunale si Ł limitato a dare atto della situazione lavorativa in essere a giugno 2024, così come riportata nella relazione socio-sanitaria, senza chiedere aggiornamenti sul punto e, dunque, trascurando che il contratto lavorativo a tempo determinato di cui egli era titolare e che scadeva nello stesso mese di giugno Ł stato prorogato prima sino al 30 settembre 2024 e, da ultimo, sino al 31 dicembre 2024.
Parimenti, in ordine al rilievo relativo all’assenza di un programma terapeutico di monitoraggio, il ricorrente evidenzia che tale circostanza non può essere utilizzata quale elemento ostativo all’accoglimento della domanda, dal momento che egli non Ł alcol dipendente e che la presunta condizione di dipendenza non può essere certo desunta semplicemente da alcune violazioni del divieto di guida in stato di ebbrezza, intervenute nell’arco di vent’anni.
In conclusione, ribadisce la contraddittorietà della motivazione della censurata ordinanza nella parte in cui afferma l’impossibilità di formulare una prognosi positiva di esclusione del pericolo di recidiva, nonostante tutti gli elementi favorevoli emergenti dall’istruttoria, quali lo svolgimento di regolare attività lavorativa, l’esistenza di un contesto familiare adeguato e di un domicilio idoneo, l’assenza di precedenti penali e di carichi pendenti per fatti allarmanti, essendo la sentenza in esecuzione l’unica ad aver comminato una pena detentiva di rilievo.
Con l’odierno ricorso, COGNOME propone richiesta di sospensione dell’esecutività dell’ordinanza impugnata, sostenendo la sussistenza sia del fumus boni iuris (in considerazione di quanto sopra esposto) che del periculum in mora , considerato che, a seguito di detto provvedimento, egli risulta destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione.
Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
‘Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui Ł stata irrogata la pena in espiazione, Ł necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali Ł stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta’. (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023 Rv. 285855)
Attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa.
Il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui Ł stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 9 luglio 2009; Sez. 1, n. 1501 del 12 marzo 1998).
Ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, perciò, la natura e la gravità dei reati per i quali Ł stata irrogata la pena in espiazione costituisce il punto di partenza per l’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta successivamente serbata dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali per valutare l’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l’assenza di pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5 maggio 2015, Rv. 264602).
Il Tribunale di sorveglianza ha giustificato la decisione di rigetto delle istanze in ragione sulla base di osservazioni pianamente indicate nell’ordinanza, pervenendo a un giudizio di inidoneità delle misure alternative alla rieducazione del condannato e a fronteggiare le esigenze di prevenzione.
Il provvedimento impugnato indica, come elementi negativi concorrenti, una serie di dati particolari, fra i quali, oltre ai precedenti penali, le informazioni negative di polizia che registrano l’esistenza di numerose pendenze, anche per fatti recenti, risalenti agli anni 2021, 2022 e 2024, oltre che la sottoposizione a misura cautelare per associazione a delinquere e reati fiscali, elementi indicativi della persistente pericolosità del condannato, che giustifica il diniego della concessione a forme di esecuzione esterna della pena.
Nessun cenno, però, viene fatto alla relazione UEPE in data 14 giugno 2024 in cui veniva proposto l’affidamento in prova del COGNOME in ragione dei risultati dell’osservazione del medesimo e dell’esame della sua situazione personale, familiare e lavorativa.
Il Tribunale non prende in considerazione tale documento, non si confronta con le conclusioni del medesimo anche solo per pervenire, motivatamente, a soluzioni opposte rispetto a quelle proposte.
Anche la motivazione incentrata sulla condotta del soggetto successiva alla condanna, che si risolve in qualche infrazione al codice della strada, ovvero in segnalazioni di cui non Ł dato sapere l’evoluzione, appare poco significativa in termini di giudizio prognostico, soprattutto a fronte di una relazione UEPE di segno favorevole che, anzi conclude affermando che il soggetto dispone di una risorsa abitativa, che ha un contesto familiare tranquillo, che ha riconosciuto il proprio coinvolgimento e ha dato rassicurazioni circa il suo cambiamento e il suo allontanamento dal consumo di stupefacenti.
Gli argomenti utilizzati dal Tribunale di sorveglianza per spiegare il rigetto della istanza di affidamento in prova al servizio sociale non rispettano il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di affidamento in prova ai sensi dell’art.47, comma quarto, legge 26 luglio 1975 n.354, in mancanza di osservazione intramuraria, il giudice, ai fini della valutazione prognostica di pericolosità sociale, deve tener conto della condotta del soggetto successiva alla condanna, legittimamente desumibile dalle informazioni di polizia e dalle pendenze penali. Ne consegue che il beneficio non può essere concesso ove risulti che tale condotta non sia
stata osservante della legge penale o di prescrizioni imposte a fini di prevenzione ( Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997 Cc. (dep. 30/06/1997) Rv. 207998 – 01).
Inoltre, secondo l’insegnamento di questa Corte, il giudice, nell’esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato, non Ł, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma Ł tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, Sentenza n. 23343 del 23/03/2017 , Rv. 270016).
La lettura dell’impugnato provvedimento evidenzia il mancato adeguamento a tali principi, posto che, come già sottolineato, manca qualunque accenno alle osservazioni contenute nella citata relazione.
2. Il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Brescia per nuovo giudizio
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza di Brescia
Così Ł deciso, 13/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME