Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17214 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17214 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato a ARAYAT PAMPANGA( FILIPPINE) il DATA_NASCITA
il avverso l’ordinanza del 23/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; -Si con
Lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto annullar rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza, indicata nel preambolo, con cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, disponendo l’applicazione nei suoi confronti la misura più contenitiva della detenzione domiciliare.
Deduce, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all’art. 47 Ord. pen. nonché vizio di motivazione.
Evidenzia che l’ordinanza impugnata ha erroneamente indicato in anni 1 mesi 10 la pena oggetto della condanna in esecuzione, in realtà pari ad anni 1 e giorni
10. Si tratta di errore rilevante perché non ha consentito una realistica valutazione della gravità dei reati in esecuzione.
Lamenta che il Tribunale abbia seguito un percorso motivazionale illogico ed apparente. Dopo avere dato atto del comportamento corretto tenuto dal condannato in epoca successiva alla consumazione del reato, lo aveva comunque ritenuto inaffidabile sulla scorta di un dato, non solo assai risalente nel tempo, ma di scarso rilievo ai fini del giudizio prognostico sull’adeguatezza della misura alternativa: la consumazione dei reati. Oggetto della condanna in esecuzione, in costanza di svolgimento dell’attività lavorativa. Al contrario, il giudizio andava parametrato, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, all’attività lavorativa svolta nell’attualità, assai più stabile della precedente e quindi maggiormente idonea a costituire un valido deterrente alla devianza. Il condannato aveva, infatti, ottenuto la possibilità di alloggiare con la famiglia presso il domicilio del datore di lavoro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Ai fini della concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta serbata dal condannato in epoca successiva. Nel giudizio prescritto dall’art. 47 ord. pen. è indispensabile l’esame dei comportamenti attuali del condannato perché non è sufficiente verificare l’assenza di indicazioni negative, ricavabili senz’altro dal passato (si pensi ai precedenti penali), ma è necessario accertare in positivo la presenza di elementi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Si deve, pertanto, avere riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o no, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa; ciò non significa acquisire dai risultati dell’osservazione della personalità la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l’avvio di tale processo critico (ex plurimis, Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, COGNOME, Rv. 244322 e, più di recente, Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, COGNOME, Rv. 264602).
Tra gli indicatori utilmente apprezzabili possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985).
Non configura, invece, una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l’evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del 8/2/2019, Catalano, Rv. 274993 – 01).
L’ordinanza impugnata si è discostata dai richiamati principi e ha seguito un percorso argomentativo illogico e contraddittorio. Ha dato ampiamente conto degli elementi emersi dall’istruttoria favorevoli al condannato: la demolizione dell’opera abusiva, l’assenza di carichi pendenti, lo svolgimento, da epoca risalente e fino all’attualità, di attività lavorativa stabile in favore allo stesso datore di lavor che, in virtù dea consolidazione del rapporto fiduciario, aveva offerto l’alloggio. Di contro, ha considerato ostativi, in via decisiva, alla concessione della misura meno afflittiva elementi non in grado di fornire informazioni attuali quali i reati in esecuzione, di cui è stata ingiustificatamente enfatizzata la gravità (violazioni edilizii, paesaggistiche e invasione di terreni, commesse nel lontano 2015), per di più parametrata ad una pena inflitta assai superiore a quella reale. E’ stato trascurato che tali reati sono stati commessi in concomitanza allo svolgimento di un’attività lavorativa diversa, meno stabile e garantita di quella che il condannato si è impegnato a svolgere nel periodo di prova.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame da svolgersi attenendosi ai richiamati principi di diritto e sanando i rilevati vizi motivazionali.
P.Q.M.
‹r, COGNOME Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di p · -·-:.Sorveglianza di Roma.
• COGNOMECosì deciso, in Roma 3 aprile 2024.