Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40581 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40581 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza, indicata nel preambolo, con cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, disponendo l’applicazione nei suoi confronti della misura, più contenitiva, della detenzione domiciliare.
Sviluppa due motivi a sostegno dell’impugnazione con cui deduce vizio di motivazione nonché violazione di legge in relazione all’art. 47 Ord. pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta che l’ordinanza impugnata, in contrasto con i principi ripetutamente affermati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, non ha operato una valutazione complessiva della personalità del condannato, trascurando del tutto il percorso rieducativo che lo stesso aveva intrapreso dopo
la commissione dei reati oggetto della condanna in esecuzione. Oltre a non dare rilievo alla risalenza dei dati temporali ritenuti pregiudizievoli alla concessione del beneficio – il carico pendente e l’applicazione della misura di prevenzione, l’uno e l’altro risalenti all’anno 2014 – non ha preso in considerazione, nell’ambito del giudizio di necessaria attualizzazione della pericolosità sociale, gli elementi favorevoli allegati dalla difesa nonostante dimostrassero che il condannato si era astenuto per un decennio dalla consumazione di reati, svolgendo regolare attività lavorativa.
2.2. Con il secondo motivo censura la contraddittorietà dell’apparato argomentativo.
Il Tribunale, da una parte, ha giustificato la concessione della misura della detenzione domiciliare con la valorizzazione di una pluralità di elementi favorevoli al condannato – quali lo svolgimento continuativo di attività lavorativa, il positivo contesto familiare e l’avviato percorso di ravvedimento; dall’altra, non ha spiegato perché gli stessi elementi non fossero parimenti rilevanti ai fini dell’affidamento in prova.
Con memoria tempestivamente depositata, il ricorrente ha ribadito la fondatezza delle censure.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Ai fini della concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova, pur non potendosi prescindere A dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta serbata dal condannato in epoca successiva.
Nel giudizio prescritto dall’art. 47 Ord. pen. è indispensabile l’esame dei comportamenti attuali del condannato perché non è sufficiente verificare l’assenza di indicazioni negative, ricavabili senz’altro dal passato (si pensi ai precedenti penali), ma è necessario accertare in positivo la presenza di elementi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.
Si deve, pertanto, avere riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o no, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale
attraverso la richiésta misura alternativa; ciò non significa acquisire dai risultati dell’osservazione della personalità la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l’avvio di tale processo critico (ex plurimis, Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, COGNOME, Rv. 244322 e, più di recente, Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, COGNOME, Rv. 264602).
Tra gli indicatori utilmente apprezzabili possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985).
Non configura, invece, una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l’evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del 8/2/2019, Catalano, Rv. 274993 – 01).
L’ordinanza impugnata si è discostata dai richiamati principi e ha seguito un percorso argomentativo illogico e contraddittorio.
Il Tribunale ha dato ampiamente conto degli elementi emersi dall’istruttoria favorevoli al condannato, valutati positivamente ai fini della detenzione domiciliare, ed ha considerato ostativi, in via decisiva, alla concessione della misura meno afflittiva elementi non in grado di fornire informazioni attuali sul conto del condannato. In particolare, ha valorizzato la “biografia criminale”, ritenuta da sola sufficiente per desumere “una certa propensione criminale”, incompatibile con la misura meno contenitiva, nonostante le informazioni da essa ricavabili abbiano ad oggetto elementi sintomatici – il carico pendente e l’applicazione della misura di prevenzione – assai risalenti nel tempo e, quindi, inidonei alla formulazione di un giudizio prognostico sul grado di attuale pericolosità. Sono state del tutto trascurate le allegazioni difensive anche solo al fine di confutarne la rilevanza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame da svolgersi attenendosi ai richiamati principi di diritto e sanando i rilevati vizi motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso, in Roma 2 ottobre 2024.