Affidamento in Prova: Quando la Gradualità del Percorso Prevale sul Comportamento Positivo
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante riflessione sul delicato equilibrio tra il percorso rieducativo del condannato e i criteri per la concessione dell’affidamento in prova. Anche di fronte a un comportamento positivo, i giudici possono negare la misura se ritengono necessario un percorso di reinserimento più graduale. Questa decisione sottolinea come la valutazione non si limiti al solo presente, ma consideri la gravità dei reati passati e la coerenza complessiva del percorso di riabilitazione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato per reati di una certa gravità, dopo un periodo di detenzione in regime di semilibertà, ha presentato istanza per ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, pur riconoscendo i progressi compiuti e il percorso trattamentale positivo, ha rigettato la richiesta. La motivazione del rigetto si basava sulla considerazione che, data la serietà dei crimini commessi e il tempo relativamente breve trascorso in semilibertà, un passaggio diretto a una misura così ampia come l’affidamento in prova fosse prematuro. Contro tale decisione, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di illogicità nella motivazione del provvedimento.
La Decisione della Corte e il Principio dell’Affidamento in Prova Graduale
La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto l’impostazione del Tribunale di Sorveglianza. La Corte ha stabilito che la doglianza del ricorrente era manifestamente infondata. Secondo gli Ermellini, il giudice di sorveglianza ha correttamente bilanciato gli elementi a disposizione: da un lato, il positivo percorso rieducativo avviato; dall’altro, la necessità di non accelerare i tempi del reinserimento sociale.
La decisione evidenzia un principio fondamentale: il percorso verso il pieno reinserimento deve essere progressivo. La semilibertà rappresenta una tappa intermedia cruciale, e il suo superamento verso una misura più ampia come l’affidamento in prova non è automatico, ma soggetto a una valutazione discrezionale che tiene conto di tutti i fattori in gioco.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri principali. In primo luogo, la logicità e coerenza della decisione del Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo non ha negato i progressi del condannato, ma li ha inseriti in un quadro più ampio. La gravità dei reati originari e il poco tempo trascorso in un regime che prevede ancora un parziale controllo carcerario (la semilibertà) sono stati ritenuti elementi che giustificano la necessità di una progressione graduale. La decisione non è in contraddizione con la valutazione favorevole del percorso, ma la contestualizza, ritenendo che il reinserimento debba avvenire per gradi per essere solido e duraturo.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito i limiti del proprio sindacato di legittimità. Il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Il ricorrente, di fatto, chiedeva una rilettura alternativa dei fatti e delle valutazioni, un’operazione che non è consentita in sede di legittimità. La Corte può annullare un provvedimento solo per vizi di legge o per motivazioni manifestamente illogiche o contraddittorie, vizi che in questo caso non sono stati riscontrati.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione pratica: il successo nel percorso di rieducazione è una condizione necessaria ma non sempre sufficiente per ottenere l’affidamento in prova. La magistratura di sorveglianza è chiamata a compiere una valutazione complessa, che pondera il comportamento attuale del condannato con la sua storia criminale e la necessità di un reinserimento sociale che sia stabile e non affrettato. La gradualità, intesa come un percorso a tappe (dal carcere, alla semilibertà, all’affidamento), è vista come una garanzia sia per il condannato, che ha modo di consolidare i propri progressi, sia per la collettività. Di conseguenza, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, sancisce la correttezza di un approccio prudente e graduale alla concessione delle misure alternative.
Un percorso di reinserimento positivo garantisce l’accesso all’affidamento in prova?
No, non necessariamente. Come dimostra questa ordinanza, anche a fronte di un percorso trattamentale positivo, i giudici possono ritenere la misura prematura, considerando altri fattori come la gravità dei reati commessi e la necessità di una progressione graduale nel reinserimento.
Perché il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto prematura la richiesta di affidamento in prova?
Il Tribunale ha considerato la gravità dei reati per cui la persona era stata condannata e il poco tempo trascorso in regime di semilibertà. Ha concluso che un passaggio diretto all’affidamento in prova non fosse ancora opportuno, preferendo un percorso di reinserimento più graduale.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende, poiché si ritiene che il ricorso fosse privo di fondamento legale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12110 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12110 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da NOME in relazione alla pena in espiazione;
Rilevato che con il ricorso e si deduce il vizio di motivazione in relazione all’illogicità della stessa con riferimento alla condotta tenuta del condannato successivamente alla commissione del reato;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, pure dando atto del positivo percorso sino a ora effettuato, ha adeguatamente evidenziato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che la più ampia misura dell’affidamento in prova, considerata la gravità dei reati commessi e il poco tempo trascorso in regime di semilibertà, sia allo stato prematura;
Rilevato che tale conclusione non risulta incoerente con la valutazione favorevole del percorso trattamentale sino a ora effettuato ma, piuttosto, dà conto in termini logici e condivisibili della ritenuta necessità che il reinserimento del condannato segua, nel caso di specie, una progressione graduale;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quinto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7/3/2024