Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29243 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29243 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PRATO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lettetsertite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale de Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento con rinvi dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato la rich di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell’interesse di NOME COGNOME.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione COGNOME, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell’art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e di motivazione.
La difesa lamenta che l’affidamento in prova al servizio sociale è stato rigettat assenza di considerazione sia per i progressi trattamentali di cui alle relazioni allegate, s la proposta di attività di volontariato, del tutto svalutata, quale strumento riabilitativo di quella lavorativa.
Il difensore insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficie l’assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati legge, della pena da scontare e l’assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elem positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particola all’affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva.
Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale princip per il quale l’opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall’esistenza d serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializz – che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente c oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facol ammettere a tali misure presuppone la verifica dell’esistenza dei presupposti relat all’emenda del soggetto e alle finalità rieducative.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non poten prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativ dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguard comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condann esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva
(
evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento socia attraverso la richiesta misura alternativa ( da ultime, vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/20 ricorrente COGNOME, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente COGNOME).
Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al se sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all’applicabilità di misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti a valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, COGNOME, Rv. 214424; i senso conforme Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018 – dep. 16/04/2019, COGNOME NOME, Rv. 276185, che osserva che è illegittima l’ordinanza di rigetto della richiesta di affidamen prova al servizio sociale che, pur in presenza di plurimi elementi positivi rela comportamento del richiedente, fondi il giudizio prognostico negativo in merito al s reinserimento sociale esclusivamente sulla mancanza del programma trattamentale redatto dall’UEPE e annulla l’ordinanza di rigetto per vizio di motivazione nella quale non risult chiarito se la mancanza del programma fosse da imputarsi alla ricorrente o all’impossibilità reperire un’attività lavorativa o di volontariato). E’ stato anche affermato che l’art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. – nel prevedere la possibilità di dichiarare “de plano l’inammissibilità della richiesta, quando la stessa sia manifestamente infondata per difetto d condizioni di legge – non è applicabile in tema di affidamento in prova al servizio sociale caso in cui il richiedente non abbia allegato un’attività di lavoro, non rientrando tale ele tra le condizioni richieste dalla legge per la concessione del beneficio in esame e dovendo valutare la mancanza di un’occupazione stabile unitamente agli altri elementi riguardanti personalità del richiedente (Sez. 1, n. 43390 del 22/09/2014, Zomorroud, Rv. 260723). Infine, si è rilevato che per la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al ser sociale, non è necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requis essere surrogato da un’attività socialmente utile anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 1 del 26/02/2013, E. A., Rv. 256024). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi sopra indicati.
Invero, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, nell’escludere l’affidamento in pro servizio sociale (e vieppiù la semilibertà), ha fatto esclusivo riferimento alla mancanz «sistemazioni e prospettive concernenti fisiologiche attività lavorative solidaristiche e ripa che possano in concreto reputarsi complessivamente appropriate e sufficienti – per la lor natura, consistenza ed articolazione – all’integrazione del regime precettivo trattamentale definisce la strumentalità socio-riabilitativa di tale misura alternativa alla carcerazione inoltre, ritenuto non adeguato lo svolgimento di “una mera attività di volontariato di poche al giorno». E ciò, dopo avere dato atto che, in base alle ultime informazioni all’esi osservazione penitenziaria, COGNOME «pare adesso avviato ad un percorso di riflessione
“finalmente sentita e significativa”, atteso che egli ha gradualmente iniziato a riconoscere come il suo temperamento superficiale e di “faciloneria” lo abbia indotto a sottovalutare la criticità delle situazioni in cui versava, focalizzando le proprie responsabilità personali r ai fatti commessi e sviluppando sensi di vergogna rispetto agli argomenti che in precedenza minimizzava (cfr. relazione in data 16.01.2023 dei competenti servizi educativi presso la Cas circondariale di RAGIONE_SOCIALE)».
Non spiega, quindi, il Tribunale a quo, le ragioni per le quali – anche considerati il carattere risalente dei reati di cui alle sei condanne in espiazione (commessi dal 1993 al 20 e dei precedenti giudiziari (riferiti all’anno 2016), nonché le condizioni economiche disagiate del condannato (proprietario di svariati immobili attualmente in locazione, i proventi gli assicurano autosufficienza economica) – a fronte dei notevoli progre trattamentali rimarcati, la prospettata attività di volontariato (da svolgere alle dipe dell’ente RAGIONE_SOCIALE, presso la c.d. RAGIONE_SOCIALE, tutti i giorni dal 9.30 alle ore 13.30) debba ritenersi non adeguata in funzione socio-riabilitativa. E sopratt non svolge una più puntuale analisi del programma proposto e, se del caso, una critica pi specifica.
Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, rispettoso dei principi summenzionati, al Tribunal sorveglianza di Firenze.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza d Firenze.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2024.