Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23004 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23004 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GUASTALLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29 giugno 2023, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ammetteva NOME COGNOME alla detenzione domiciliare in relazione alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione inflittagli dal Tribunale di Parma con sentenza in data 1 ottobre 2021 per bancarotta fraudolenta ma, sulla base del rilievo che non risultava alcuna forma di risarcimento del danno derivante dal reato, rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata in relazione alla stessa condanna.
Il difensore dell’istante ha proposto ricorso per cassazione, volto ad ottenere l’annullamento della suddetta ordinanza, con atto articolato in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) , cod. proc. pen., violazioni dell’art. 125 cod. proc. pen. e dell’art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e vi di motivazione in relazione al rigetto della domanda di affidamento in prova. Il ricorrente afferma che il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto degli elementi favorevoli all’istante, non ha verificato la sua effettiva capacità patrimoniale e la missiva inviata nel suo interesse dal suo difensore, specificamente indicata e allegata, dalla quale emergerebbe la sua disponibilità a ristorare, nei limiti delle sue possibilità, la procedura concorsuale dei danni patiti in conseguenza del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell’esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l’avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l’accoglimento o il rigetto dell’istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Rv. 258404). Allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico
negativo in ordine alle probabilità di successo dell’applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l’assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Rv. 216914).
1.2. Con particolare riguardo alla rilevanza del risarcimento del danno, è stato spiegato che, ai fini del diniego della concessione del beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale può legittimamente valutare l’ingiustificata indisponibilità del condanNOME a risarcire la vittima, non ostando a ciò la mancata previsione del risarcimento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio suddetto (Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Rv. 271226 – 01). È stato precisato che, in tale materia, dovendosi il giudizio prognostico richiesto dalla legge fondare sui risultati dell’osservazione del comportamento del condanNOME, è viziata l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l’assenza di segni di ravvedimento esclusivamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo (Sez. 1, n. 5981 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269033 – 01).
1.3. La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.
Posto in astratto quanto sopra, deve notarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, e con specifico riferimento all’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, che dall’esame dell’ordinanza impugnata emerge che il Tribunale di sorveglianza non ha rispettato integralmente i suddetti principi, tutti pienamente condivisibili.
L’ordinanza, infatti, dopo aver affermato che «non risulta esservi stata, a fronte di un grave reato predatorio, alcuna forma di risarcimento del danno», omette di svolgere le doverose valutazioni sulla documentazione riguardante la disponibilità al risarcimento manifestata per conto del condanNOME.
In tal modo, il Tribunale di sorveglianza ha reso motivazione carente su un punto decisivo della causa. Il provvedimento, basato su una analisi critica incompleta degli elementi disponibili, non supera il vaglio di legittimità demandato
a questa Corte, il cui sindacato è volto alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, 20 dicembre 2023.