Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17109 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17109 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 06/02/1986
avverso l’ordinanza del 11/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettat l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, presentata da NOME COGNOME soggetto in espiazione della pena di anni tre e mesi due di reclusione, inflitta in relazione a una ra commessa nell’aprile del 2014.
Ricorre per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME deducendo cumulativamente i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 47 legge 26 luglio 1975, e 678 comma 1-ter cod. proc. pen., stante la natura lacunosa della valutazione sussunta nell’ordinanza impugnata, condotta in assenza di preventiva istruttoria ad opera dell’U.E.P.E. e senza considerare la lieve entità dei carichi pendenti, secondo la definizione datane dalla Cort di appello di Palermo.
Vengono articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituit da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, COGNOME, Rv. 252921-01) ha sottolineato come si renda indispensabile l’avvio, ad opera del condannato, di un processo di revisione critica di quanto compiuto. Il dedotto volontariato, poi, è stato giudicato non confacen al profilo personologico del condannato, per cui si è ritenuto non possibile, allo stato, formul una prognosi tranquillizzante – in prospettiva risocializzante – circa la sua futura condott vita.
Tale struttura motivazionale è lineare, esaustiva e del tutto logica, oltre che priva di spu di contraddittorietà; essa, poi, non è efficacemente aggredita dalle aspecifiche e reiterat argomentazioni difensive.
Quanto infine al lamentato mancato rinvio dell’udienza del giorno 11/12/2024, occorre rifarsi alla regola ermeneutica fissata da Sez. 5, n. 41000 del 23/05/2014, COGNOME, Rv. 26125 – 01, che ha statuito quanto segue: «Nel caso di istanza di rinvio per impedimento professionale del difensore, a questi già noto all’atto della nomina finalizzata all’espletamento dell’incari relazione al quale si richiede il rinvio, non può ritenersi operante la disposizione dell’art. 42 comma quinto, cod. proc. pen., perché la formulazione della norma intende dare rilevanza ed apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all’atto di nomina ed all’accettazione del mandato difensivo, e non anche a quelli preesistenti al conferimento dell’incarico».
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
– non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cas ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 03 aprile 2025
Il Consigliere estensore ente