Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11629 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11629 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Pescara il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/09/2025 del Tribunale di sorveglianza di Ancona dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena residua di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica in data 26 agosto 2024 ammettendolo alla misura della detenzione domiciliare;
ritenuta l’eccezione di competenza manifestamente infondata, poichØ – come chiarito nel provvedimento impugnato – Ł fermo, nella giurisprudenza della Corte di legittimità in principio secondo cui, in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis, la competenza per territorio del magistrato o del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtø di successivi provvedimenti e ciò anche nelle ipotesi in cui sopravvenga, dopo la presentazione della richiesta iniziale, un ulteriore titolo esecutivo ( ex multis , di recente Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Siano, Rv. 286631 – 01);
rilevato – quanto alle censure nel merito – che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, la concessione delle misure alternative alla detenzione Ł rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell’affidamento in prova, il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01);
rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza, a ragione del provvedimento assunto, ha formulato una valutazione sintetica, ma adeguata ed ha valorizzato l’assenza di
un progetto di prova e l’omessa presentazione all’Uepe in occasione dei due colloqui, cos’ reputando insussistenti le condizioni per addivenire già al suo affidamento in prova, apparendo tale misura ancora prematura, sicchØ la decisione del Giudice specializzato s’inserisce nell’ottica di una necessaria gradualità del percorso finalizzato al reinserimento sociale del condannato;
ritenuto che tale decisione Ł conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta Ł codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui Ł ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, COGNOME, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, COGNOME, Rv. 224029);
ritenuto che a tale motivazione il ricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d’infirmarne la tenuta, sicchØ il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 26/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente