Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5239 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5239 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo, previa declaratoria d’inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare, ha rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale in relazione a pene concorrenti in corso di espiazione e, con l’unico motivo, denuncia che il giudice specializzato avrebbe, in modo contraddittorio, sottovalutato gli elementi favorevoli risultanti dall’osservazione penitenziaria (condotta carceraria regolare e piena adesione al percorso rieducativo) e, quindi, negato l’accesso al beneficio, previa formulazione di un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati;
ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01);
ricordato nel caso dell’affidamento in prova il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato;
ritenuto che è nell’alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale di sorveglianza che, difatti, ha espressamente preso in esame tutte le risultanze del trattamento, ivi comprese quelle di segno opposto a quelle sunteggiate nel ricorso (vi si evidenzia, invero, che il percorso trattamentale è ancora ad uno stadio iniziale e che dalla stessa relazione emerge come il detenuto potrebbe fruire dei permessi premio dei quali non ha ancora fatto esperienza) e, quindi, con motivazione non lacunosa ed esente da profili di illogicità, le ha ritenute di pregnanza tale da giustificare il diniego del provvedimento di ammissione alla misura invocata;
ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 dei
17/01/2019, COGNOME, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, COGNOME, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, NOME, Rv. 224029);
ritenuto che si tratta di motivazione né illegittima, né mancante o contraddittoria, cui il ricorrente non contrappone alcun argomento suscettibile d’inficiarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al aagamento delie spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2013
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Il Consigliere estensore
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