Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45218 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45218 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Romania il 13/04/1992;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 24/06/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto la richiesta di affidamento di prova al servizio sociale avanzata nell’interesse di NOME COGNOME detenuto in espiazione di pena definitiva presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.
Avverso la predetta ordinanza il detenuto, per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Egli lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 47 e ss. Ord. pen. ed il relativo difetto di motivazione; in particolare deduce che il Tribunale di sorveglianza ha respinto la sua richiesta con una motivazione meramente apparente non avendo considerato la positiva relazione comportamentale trasmessa dal carcere ed avendo, al contrario, valorizzato unicamente l’informativa trasmessa dai Carabinieri di Castel Volturno in ordine al centro immigrati dove NOME COGNOME avrebbe eseguito la misura alternativa richiesta. Infine, egli osserva che il Tribunale di sorveglianza ha omesso di pronunciarsi sulle ulteriori richieste di detenzione domiciliare e semilibertà.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Come è noto attraverso la misura alternativa ex art. 47 Ord. pen. l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa.
Ciò posto, si rileva che l’ordinanza impugnata – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha ritenuto assorbente per respingere la richiesta di affidamento in prova formulata dall’odierno ricorrente il contenuto della informativa dei Carabinieri di Castel Volturno, con la quale era stato rappresentato che presso il centro immigrati dove sarebbe stato eseguito l’affidamento è frequentato da noti pregiudicati della zona dediti allo spaccio di stupefacenti e,
soprattutto, che la mensa di tale centro è accessibile anche a soggetti estranei, con la conseguente impossibilità di controllare chi la frequenta.
2.2. Per tale ragione, quindi, il Tribunale ha considerato il suddetto centro non idoneo ai fini del completo reinserimento sociale del condannato in ipotesi di concessione del beneficio richiesto.
2.3. Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità, poiché vorrebbe pervenire a differente valutazione degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo, per escludere la idoneità del luogo sopra indicato ai fini della ammissione alla più ampia fra le misure alternative alla detenzione.
2.4. Quanto poi alla lamentata mancata valutazione delle istanze di detenzione domiciliare e di semilibertà, delle quali non vi è cenno nella ordinanza impugnata, si osserva che il ricorrente ha omesso di indicare quando ha avanzato tale richieste e la collocazione delle medesime all’interno del fascicolo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2024.