Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17538 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17538 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a AGRIGENTO il 27/03/1989 avverso l’ordinanza del 31/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Palermo Udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME Lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 ottobre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare presentate nell’interesse di NOME COGNOME attualmente in espiazione della pena di un anno, dieci mesi e diciotto giorni di reclusione, detratto il presofferto, per i reati di acquisto, detenzione, trasporto e cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, (ritenuti) aggravati ai sensi dell’art. 416bis.1. cod. pen., commessi tra il 2017 e il 2018 a Favara.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 665 cod. proc. pen. e 211 cod. pen.
La doglianza si incentra su un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale di sorveglianza poichØ il collegio avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l’aggravante dell’essere stati commessi i reati in esecuzione avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen., a fronte della esclusione della predetta aggravante, siccome emergente dalla lettura della sentenza di primo grado.
Ha altresì evidenziato come, anche a volere prescindere dall’indicato rilievo, il mancato svolgimento di attività lavorativa non costituisce elemento che, solo, può giustificare il diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł meritevole di accoglimento.
A fondamento del provvedimento impugnato, il Tribunale ha evidenziato come COGNOME sia gravato da precedenti condanne per una rissa del 2008 e vi sia, a suo carico, un procedimento pendente per reati in materia di stupefacenti e armi commessi tra il 2018 e il 2020.
Le istanze di misure alternative sono state dichiarate inammissibili, in primo luogo, stante la mancata indicazione di un’attività lavorativa suscettibile di essere svolta nel caso di concessione della piø ampia misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.
COGNOME, infatti, ha dichiarato di svolgere l’attività di autotrasportatore di botti presso un’azienda (non piø attiva) intestata alla moglie; ha affermato, inoltre, di vivere presso il proprio domicilio con la moglie incinta del loro futuro secondogenito ma questi dati non risultano accertati nØ provati.
Il condannato, inoltre, ha commesso reati aggravati dall’art. 416bis.1. cod. pen. che sono ricompresi nell’alveo applicativo di cui all’art. 4-bis ord. pen.
Pertanto, l’istanza di detenzione domiciliare Ł stata ritenuta inammissibile in quanto la misura alternativa Ł, di per sØ, preclusa.
Con riguardo all’affidamento in prova, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato come, ai fini dell’ammissione, sia necessario che l’istante adempia ad un doppio onere di allegazione che Ł contenutisticamente precisato nei seguenti termini: deve allegare specificamente di essersi distaccato dall’ambiente della criminalità organizzata e, al contempo, dare prova di aver posto in essere condotte ascrivibili alla giustizia riparativa o alla riparazione del danno a favore delle vittime dei reati.
E’ fondato, in primo luogo, il rilievo secondo cui i reati per i quali il ricorrente ha riportato condanna sono stati ritenuti non aggravati dalla circostanza di cui all’art. 416bis.1. cod. pen.
Tanto emerge dalla disamina delle sentenze di condanna in atti dalle quali risulta che l’aggravante in questione Ł stata esclusa sin dalla decisione di primo grado con la quale COGNOME Ł stato ritenuto responsabile di una serie di reati per alcuni dei quali l’aggravante non era stata neppure contestata (capi Z) e AA)) e per altri era stata espressamente esclusa (capi T), U), W) e Y)).
In appello, la sentenza Ł stata riformata in senso favorevole all’imputato che ha riportato l’assoluzione per i reati di cui ai capi U) e Y), senza che sia stata operata alcuna modifica con riguardo alle statuizioni relative alla citata aggravante la cui esclusione Ł stata definitiva.
Da ciò consegue che ogni considerazione del Tribunale di sorveglianza avente ad oggetto la disposizione di cui all’art. 4-bis, comma 1bis, ord. pen. Ł priva di giustificazione alcuna.
Fondata anche la censura relativa alla esclusione dell’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova per non essere stata data dimostrazione dello svolgimento di attività lavorativa.
Costituisce arresto consolidato quello secondo cui ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un’attività lavorativa Ł soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura, potendo, peraltro, essere surrogata dallo svolgimento di attività volontaristica» (Sez. 1, n. 18939 del
26/02/2013, E.A., Rv. 256024).
Proprio lo svolgimento di tale attività (per come emerge dallo stesso provvedimento impugnato) risulta essere stato allegato dal ricorrente e a fronte di tale indicazione, il Tribunale di sorveglianza si Ł limitato a rilevare la mancanza di verifiche da parte delle Forze dell’Ordine, piuttosto che procedere attivando i poteri istruttori d’ufficio ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Da quanto esposto discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Palermo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Palermo.
Così deciso il 06/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME