Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17316 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Presidente: NOME COGNOME
In nome del Popolo Italiano Relatore: COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17316 Anno 2025
Data Udienza: 31/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
VINCENZO NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 400/2025
Relatore –
CC – 31/01/2025
R.G.N. 41079/2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME nato a Messina il 22/07/1954
avverso l’ordinanza del 01/10/2024 del Tribunale di sorveglianza di Messina lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l ‘annullamento con rinvio.
Lette le conclusioni del difensore, avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato la richiesta di affidamento in prova e ha accolto quella di detenzione domiciliare, in relazione all’esecuzione della pena di anni tre di reclusione irrogata, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina in data 3 luglio 2020, divenuta definitiva in data 25 gennaio 2023, nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, commesso quale amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE Futura.
Avverso l’ordinanza indicata, il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avv. NOME COGNOME denunciando, con un unico motivo, errata applicazione dell’art. 47 ord. pen. e
dell’art. 27, comma terzo, Cost. in r elazione alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale.
Il condannato ha chiesto la misura alternativa svolgendo attività lavorativa come medico dotato di studio autonomo, nonché resosi disponibile a svolgere attività di volontariato. A parere del ricorrente l’ordinanza non avrebbe considerato adeguatamente le risultanze della relazione UEPE, avrebbe considerato fattori negativi i precedenti penali del condannato, risalenti a oltre 10-20 anni fa, nonché sono stati considerati i precedenti per abuso di ufficio fattispecie ormai abrogata.
La motivazione, dunque, non si concentra sul profilo rieducativo della misura alternativa richiesta, ma stigmatizza comportamenti con una visione punitiva perdendo di vista l’interpretazione dell’art. 47 ord. pen. costituzionalmente orientata in quanto misura mirata al reinserimento sociale del condannato, come ribadito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 149 del 2018 per la quale il è necessario valutare l’attuale personalità del condannato ai fini di assicurare la funzione rieducativa della pena.
Non si considera che il condannato è privo di carichi pendenti e si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale i precedenti penali risalenti nel tempo non possono, da soli, rappresentare l’elemento ostativo alla concessione dell’affidamento in prova. Il fatto per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione risale al 2011, la relazione UEPE evidenzia un percorso di reinserimento intrapreso dal ricorrente. Il reato di abuso d’ufficio risale al 2012.
Si tratta di vizio di motivazione che integra la violazione dell’art. 125 del codice di rito.
Infatti, sono stati del tutto pretermessi gli elementi positivi desumibili dalla relazione UEPE, l’ammissione al lavoro esterno la consapevolezza della propria responsabilità, la condotta successiva al reato, richiamando precedenti indicati come in termini.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
La difesa, avv. NOME COGNOME ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. del 24 gennaio 2025, conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato.
1.1. Invero, è noto che la concessione del beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale l’art. 47 Ord. pen., implica la sussistenza di presupposti, da accertare con modalità particolarmente incisive e rigorose, non previsti in modo,
del pari, categorico per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ritenuta, in sostanza, dal legislatore applicabile qualora non ricorrano le condizioni per far luogo all’affidamento in prova e concedibile sulla sola base dell’idoneità della misura ad evitare il pericolo della recidiva (cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 45511 del 11/11/2009, COGNOME, Rv. 245510).
La detenzione domiciliare, nelle varie ipotesi previste dall’ordinamento penitenziario, presuppone sempre una prognosi positiva e la meritevolezza del condannato, al pari di tutte le misure alternative, pur non esigendo, così come non la esige neppure la più vasta misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, la completa emenda, che costituisce, invece, la finalità della misura e del trattamento.
La detenzione domiciliare si distingue, però, dall’affidamento in prova per la maggiore affittività e la maggiore idoneità al controllo della pericolosità sociale residua del condannato, che normalmente persiste, poiché, in caso di già completa emenda, potrebbe accedere a superiori benefici (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745)
N ell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria anche la valutazione della condotta del condannato successiva al reato per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione.
Dunque, appare necessario procedere all’esa me delle condotte attuali, oltre che esaminare, per una valutazione complessiva, i precedenti penali e i carichi pendenti, nonché la gravità del reato relativo alla pena da eseguire.
Ciò, anche in assenza di completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l’avvio di tale processo critico (tra le altre, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv.264602; Sez. 1, n. 44992 del 17/09/20118, S., Rv. 273985).
1.2. Ciò premesso, si osserva che, nel caso in esame, il Tribunale indica come significativo, ai fini del pronunciato rigetto della richiesta della più ampia misura alternativa, il rilievo che il condannato non ha abbozzato alcun processo di revisione critica, facendo fatica a mettere in discussione i meccanismi che lo hanno condotto a delinquere, conclusione alla quale i giudici di sorveglianza pervengono in base alle risultanze della relazione UEPE (cfr. p. 2), segnalando peraltro che Conti non risulta aver risarcito le persone offese.
Tale motivazione, invero, da un lato, come segnala il ricorrente, si richiama a un precedente per abuso di ufficio non più previsto come reato e, comunque, risalente al 2012.
Dall’altro, a questa indicazione, il Tribunale aggiunge quella di precedenti, seppure risalenti, per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche, apertura abusiva di luoghi di pubblico intrattenimento, nonché un carico pendente per omesso versamento di ritenute, risalente al 2009, facendo riferimento, quale espressa ratio decidendi, alla riscontrata mancanza, all’attualità, di adeguata revisione critica.
Su tale aspetto, si segnala, in senso sfavorevole, il contenuto della relazione UEPE che invece – risultando oggetto di denunciato travisamento e, dunque, necessariamente scrutinabile nella presente sede – non evidenzia dati incidenti negativamente rispetto alla misura alternativa richiesta.
Anzi (cfr. relazione datata 1° ottobre 2024), l’esame del documento lascia emergere che questo segnala che, dall’istruttoria svolta dall’Ufficio, era emersa la percorribilità di un programma di trattamento finalizzato a sostenere il condannato nell’esecuzione della pena attraverso la misura alternativa più ampia, onde consentirne il definitivo reinserimento. Si rimarca, in quel documento (cfr. p. 4), peraltro, la disponibilità espressa da Conti a svolgere attività di volontariato con finalità riparativa e la predisposizione di un programma con colloqui periodici di verifica presso l’UEPE, onde dare la possibilità di accedere alla più ampia misura richiesta.
La motivazione svolta, in definitiva, non appare in linea con il pacifico indirizzo di questa Corte di legittimità secondo il quale (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 -01) in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono di per sé soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (in motivazione la Corte ha chiarito che il giudice deve valutare in concreto l’esistenza di elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l’affidamento si riveli proficuo, valorizzando i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante; conf. n. 773 del 2014, Rv. 258402 -01; n. 1410 del 2020, Rv. 277924 -01).
Deriva da quanto sin qui esposto, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza relativamente al diniego dell’ affidamento in prova al servizio sociale, perché il
Tribunale di sorveglianza possa, nella piena autonomia quanto all’esito ed in osservanza dei principi di diritto richiamati, svolgere nuovo esame dell’istanza, come indicato nella parte motiva.
P.Q.M.
A nnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina.
Così deciso il 31 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME