Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35487 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35487 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ATRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso..
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila con ordinanza del 6 febbraio 2024 respingeva l’istanza di NOME COGNOME di affidamento in prova al servizio sociale in ragione della pluralità di condanne riportate, della pendenza di un procedimento per il reato p e p dall’art. 73 DPR 309/90, del contenuto della relazione di UEPE, assolutamente negativo in punto eLcapacità di assumersi la responsabilità delle sue azioni e di consapevolezza del proprio ruolo; infine, l’interessato aveva indicato come luogo ove stabilire la propria dimora un immobile Ater ritenuto non idoneo.
A fronte di tale rilievo il difensore indicava altro immobile che risultava in via di ristrutturazione, rispetto al quale non era stata accolta la domanda di residenza del COGNOME in difetto di sottoscrizione da parte di colei che ivi risulta residente.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato, tramite il proprio difensore, lamentando la carenza e l’incongruità della motivazione.
Il ricorrente faceva presente che, successivamente alle condanne richiamate nel provvedimento, il COGNOME aveva già usufruito dell’affidamento in prova, che si era concluso positivamente.
Quanto all’inidoneità del domicilio, sottolineava che è prassi amministrativa vigente nel solo comune di Pescara l che non consente ad un soggetto con precedenti penali di esser intestatario di un immobile Ater.
Infine, circa l’ultimo domicilio indicato, precisava di averlo acquistato proprio al fine di porvi la propria residenza e che solo per qualche disguido formale, dovuto ai tempi di ristrutturazione e alla mancanza della sottoscrizione da parte delle venditrice, non era stato possibile stabilirvi la residenza.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1 La motivazione, lungi dall’essere carente o contraddittoria, come lamentato dal ricorrente, è completa, congrua e priva di aporie logiche.
Nello specifico, il Tribunale di Sorveglianza ha escluso la concedibilità della misura alternativa dell’affidamento in prova in ragione della pluralità delle condanne riportate dal condannato fin dai tempi più remoti, della pendenza all’attualità di un procedimento penale, del contenuto della relazione dell’ufficio per l’esecuzione penale esterna, che ha evidenziato la carenza di consapevolezza
del proprio ruolo, dei valori della legalità e del senso civico, in uno con la scarsa capacità di assumersi le responsabilità e di valutazione critica degli agiti.
Certamente tale ampia motivazione soddisfa i requisiti individuati dalle costanti pronunce di legittimità riguardo r che hanno statuito che « ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta». (Sez. 1, Sentenza n. 7873 del 18/12/2023).
La denunciata illegittimità della decisione non si fonda su una lacunosità inesistente – della motivazione : ciò di cui il ricorrente si lamenta è la conclusione cui giunge il Tribunale di Sorveglianza in esito alla disamina degli elementi di fatto; egli, sostanzialmente, sollecita la Corte ad una rivalutazione di detti elementi, operazione che, come noto, non è ammessa in questa fase del giudizio.
Nel giudizio di legittimità, infatti, la cognizione della Corte di Cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione. (Sez. 1 – , Sentenza n. 45331 del 17/02/2023)
In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015).
L’epilogo decisorio non può, difatti, essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati da giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili 4 o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Cass. Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
Così deciso il 2 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Frdsidente