Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43271 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43271 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MONTECOMPATRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugNOME da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite.
Il giudice di merito, infatti, ha valutato correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di COGNOME.
In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non appariva concedibile, considerando i precedenti penali dell’interessato, le informazioni non positive fornite di Carabinieri (i quali avevano rilevato la presenza di precedenti di Polizia per fatti posti in essere sino al 2022) e l’assenza di un’attività lavorativa o altra attività a carattere risocializzante.
Questi elementi di giudizio, secondo il Tribunale di sorveglianza, assumevano un rilevo sintomatico ancora maggiore alla luce della scarsa collaborazione dell’interessato, posto che l’UEPE, con nota dell’8 maggio 2024, aveva comunicato di non essere riuscito a compiere alcun atto richiesto all’ufficio.
Tenuto conto di questi univoci Indicatori soggettivi e delle informazioni negative acquisite, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato correttamente l’inidoneità della misura alternativa alla detenzione richiesta ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, anche considerando che tale misura avrebbe presupposto una completa affidabilità dell’interessato, indimostrata nel caso in esame.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. rr. 186 del 13/06/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2024