Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11617 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11617 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato a NOMEXXXXXX
avverso l’ordinanza del 17/09/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato ex nunc la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale;
ritenuto che l’ordinanza si sottragga allecensure sviluppate in ricorso, posto che la revoca dell’affidamento in prova Ł stata dispostaquale conseguenza delle numerose reiterate violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura e alla totale indifferenza serbata dal condannato alle diffide al rispetto delle stesse;
viste le considerazioni svolte dal Tribunale a proposito delle asserite giustificazioni dedotte da XXXXXXX, con particolare riferimento all’accesso presso il locale Pronto soccorso dove – come si evince dalla diagnosi di fluonegatività della cornea – non fu somministrato alcun farmaco dilatatore della pupilla, ma solo un colorante (fluoresceina) per l’esame oftalmico;
ritenuto che le gravi e ripetute condotte di violazione delle prescrizioni sono state ritenute, con motivazione non manifestamente illogica, chiaro sintomo dell’allontanamento del soggetto dal percorso di risocializzazione e conseguente la prova Ł stata reputata ormai fallita;
ritenuto che detta motivazione si pone nel solco dei principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non Ł dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della leggepenale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, maall’ipotesi che giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritengache le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con laprosecuzione della prova. Ne deriva che «il giudizio sulla revoca dell’affidamentoin prova, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alleprescrizioni, Ł rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che hasolo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica,adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256479);
considerato che, a fronte di tale congrua motivazione, il ricorrente si limita ad avversare la revoca sulla mera base di assunti generici e comunque già esaminati dal Tribunale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
ricordato che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, poichØ imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 26/02/2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.