Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11620 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11620 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 06/10/2025 del Tribunale di sorveglianza di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che XXXXXXXXXXXXXXX, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato la misura dell’affidamento in prova terapeutico, concessagli il 13 maggio 2024;
ritenuto che l’ordinanza si sottragga allecensure sviluppate in ricorso, posto che la revoca dell’affidamento in prova Ł stata dispostaquale conseguenza di reiterate violazioni delle prescrizioni (il 10 agosto 2025 era arrestato per essere stato sorpreso in stato di ebbrezza fuori dalla propria abitazione alle 2,00 della notte e il 31 agosto 2025 era fermato nel porto dove, sempre in stato di ebbrezza, stava compiendo manovre pericolose con un’imbarcazione);
ritenuto che ›- diversamente da quanto lamenta il ricorrente – la revoca non Ł stata motivata sulla base di un mero automatismo collegato alle condotte in parola posto che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione sintetica ma adeguata, ha ritenuto tali allarmanti condotte chiaro sintomo dell’allontanamento del soggetto dal percorso di risocializzazione e conseguente la prova Ł stata reputata ormai fallita;
ritenuto che detta motivazione si pone nel solco dei principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non Ł dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all’ipotesi che giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova. Ne deriva che «il giudizio sulla revoca dell’affidamento in prova, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, Ł rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256479);
considerato che il ricorrente si limita ad avversare la revoca sulla mera base della circostanza che – a suo dire – non vi sarebbe stata alcuna violazione delle prescrizioni
indicate nel provvedimento applicativo della misura alternativa e che tale assunto trascura che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la revoca dell’affidamento in prova può essere adottata sia nel caso di violazioni della legge penale, sia di violazione delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa e che detta revoca può conseguire anche alla commissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non Ł intervenuta sentenza irrevocabile, sempre che lo stesso sia ritenuto, sulla base di adeguata motivazione, in concreto incompatibile con la prosecuzione della prova, in quanto al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale accadimento nel contesto del doveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata della misura (da ultimo, Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 26, R., Rv. 289064 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 26/02/2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.