Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10966 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10966 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a (ROMANIA) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Genova dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Genova ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova, a suo tempo concessa a NOME COGNOME a causa delle condotte dallo stesso poste in essere nel corso della misura alternativa e, in particolare, per le somme richieste a una persona molto piø anziana di lui per il pagamento di spese ospedaliere inesistenti e per l’accertato trasferimento di altro denaro in suo favore da parte del medesimo anziano; inoltre, il Tribunale di sorveglianza ha dato rilievo anche a quanto riferito dall’ URAGIONE_SOCIALE che ha evidenziato una condotta scarsamente collaborativa con detto ufficio da parte dell’indagato concretato soltanto ad avanzare rivendicazioni di varia natura nel corso della misura
Rilevato che nel ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla conclusione cui Ł pervenuto il Tribunale;
Rilevato che la doglianza Ł manifestamente infondata in quanto il Tribunale, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha fondato la revoca dell’affidamento in ragione di detti comportanti comprovanti la inaffidabilità del condannato e la sua incapacità di gestire in maniera corretta il beneficio concessogli;
Rilevato pertanto che il ricorrente sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, Ł comunque manifestamente infondato;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile poichØ le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/03/2026
Il Consigliere estensore