Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41480 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41480 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari ha revocato l’affidamento in prova al servizio sociale applicato a COGNOME NOME a far data dall’inizio dell’esecuzione;
Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle violazioni, che avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione nel corso del giudizio di merito, e circa la mancata considerazione dei disagi provocati dallo spostamento del Servizio dipendenze di Quartu S.E.;
Rilevato la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alle numerose e gravi violazioni accertate, analiticamente indicate e correttamente valutate e considerate (cfr. aggressioni e minacce a NOME COGNOME, violazione di domicilio aggravata con riconoscimento fotografico, resistenza a pubblico ufficiale e grave condotta di guida accertata dagli operanti, rapina ed estorsione con riconoscimento a mezzo videoriprese, danneggiamento mentre era in stato di ebrezza alcolica), ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che il processo di recupero rieducativo avviato con l’ammissione alla misura dovesse ritenersi fallito e, considerata la data del primo fatto, del motivo per cui ha la revoca è stata disposta a far data dall’inizio dell’esecuzione della misura alternativa;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/9/2023