Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41824 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41824 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MINTURNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/08/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato, con decorrenza dalla data di emissione, la misura alternativa dell’affidamento in prova concesso a NOME ed ha, per l’effetto, disposto la prosecuzione dell’espiazione della pena in regime detentivo.
A ragione osserva che la condannata aveva dimostrato, in costanza di esecuzione, di non essere incline al rispetto delle prescrizioni imposte da qualunque misura di contenuto auto custodiale: non solo aveva smesso di relazionarsi con l’UEPE ma, senza alcuna giustificazione, aveva interrotto l’attività lavorativa presso la mensa diocesana.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione NOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 47 e 51-ter Ord. pen.
Lamenta l’illegittimità della decisione e l’illogicità della motivazione con cui stata respinta la richiesta, formulata in via gradata dalla difesa, di applicazione della misura della detenzione domiciliare.
Il Tribunale ha considerato di particolare gravità la condotta dell’affidata, al punto da desumerne l’inclinazione a non osservare le presè v izioni e l’incapacità ad autolimitarsi anche in caso di concessione di misure contenitive, senza considerare le argomentazioni in base alle quali il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto insussistenti le ragioni di urgenza per disporre l’immediata revoca dell’affidamento in prova nonché il lungo percorso di esecuzione della pena, caratterizzato da aspetti largamente positivi, oltre che dall’accertamento dell’assenza di profili di pericolosità. D’altra parte, alla NOME era stata reiteratamente concessa la liberazione anticipata per la proficua partecipazione all’opera di rieducazione.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, il Tribunale avrebbe dovuto giustificare la scelta di non concedere una misura alternativa più contenitiva di quella revocata con diversa e più esauriente motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo dedotto è infondato.
Come ricordato dal ricorrente l’art. 51-ter, comma 1, Ord. pen., nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 5 comma 1 lettera b) del d. I.gs., 2 ottobre 2018, n. 123, consente al tribunale di sorveglianza, una volta ricevuta la comunicazione del magistrato di sorveglianza ed a prescindere dei provvedimenti cautelativi eventualmente adottati da quest’ultimo, di disporre non solo la revoca, ma anche la prosecuzione o la sostituzione della misura alternativa in corso di esecuzione in caso di comportamenti negativi della persona che vi è sottoposta.
Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, sia pure con motivazione sintetica, ma comunque idonea a sottrarsi alle censure di logicità dedotte dal ricorrente, ha correttamente esercitato il potere discrezionale conferitogli. Ha, infatti, disatteso la richiesta del condannato di sostituire con detenzione domiciliare la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ove revocata, ed ha, conseguentemente, ripristinato il regime di detenzione carceraria, valutando i fatti esposti nelle informative – in particolare la decisione di no relazionarsi più con l’UEPE e di interrompere l’attività lavorativa prevista dal programma di risocializzazione – frutto del completo disinteresse della condannata
al conseguimento degli obbiettivi fissati dal programma e della sua incapacità di osservare le prescrizioni, anche meno invasive, ed è, quindi, pervenuto alla conclusione, logica e coerente, di considerare la condotta della COGNOME, anche alla luce della rilevante gravità del fatto di reato per il quale era stata inflitta la severa condanna alla pena di anni dieci di reclusione, del tutto incompatibile a fondare un giudizio prognostico favorevole in ordine all’applicazione di qualunque misura alternativa, compresa la detenzione domiciliare, che postula, anch’essa, nel condannato una capacità di autocontrollo, quanto meno utile ad assicurare, oltre alla prevenzione del rischio di consumazione di reati, il rispetto dell’obbligo di permanere all’interno del domicilio.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma il 9 giugno 2023 Il Consigliere estensore
Il Presidente