Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9966 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9966 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GAETANO DI GIURO NOME COGNOME CARMINE RUSSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA (CUI CODICE_FISCALE) avverso l’ordinanza emessa il 23/09/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa del 23 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Bari disponeva la revoca, con efficacia ex tunc , del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale che era stato concesso ad NOME COGNOME con provvedimento del 9 ottobre 2024, per la pena detentiva che il condannata doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 21 maggio 2027.
Il beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale veniva revocato dal Tribunale di sorveglianza di Bari in ragione del fatto che NOME COGNOME, il 4 settembre 2025, in pendenza della misura alternativa controversa, era stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Modugno nella flagranza del reato di furto aggravato, commesso dopo essersi recato sul luogo del delitto a bordo di un’autovettura rubata, sulla quale era state apposte delle targhe di un altro veicolo, allo scopo evidente di impedire l’individuazione del conduttore del mezzo e di ostacolare le indagini sul delitto commesso.
Avverso questa ordinanza NOME AVV_NOTAIO, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.
Con tale doglianza, in particolare, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), conseguenti al fatto che il provvedimento impugnato non aveva correttamente vagliato i presupposti per la revoca del beneficio penitenziario concesso ad NOME COGNOME, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Bari con un percorso argomentativo incongruo.
Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Bari, nel disporre la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale concesso a COGNOME, non aveva tenuto conto del
processo rieducativo intrapreso dal condannato durante l’esecuzione della misura alternativa, giustificando la misura revocatoria controversa esclusivamente alla luce delle condotte illecite poste in essere dal ricorrente.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME Ł infondato.
Osserva, innanzitutto, il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale concesso alla ricorrente, disposta con efficacia ex tunc , che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Bari in conformità delle emergenze processuali, univocamente orientate in senso sfavorevole al condannato.
Nell’ordinanza impugnata, invero, venivano correttamente valutati gli elementi processuali risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziandosi che NOME COGNOME veniva arrestato il 4 settembre 2025, alle ore 9.37, nella flagranza del reato di furto aggravato, commesso dopo essersi recato sul luogo del delitto a bordo di un’autovettura Lancia Ypsilon rubata, sulla quale era state apposte delle targhe di un altro veicolo, allo scopo evidente di impedire l’individuazione del conduttore del mezzo e di ostacolare le attività investigative sul delitto commesso.
Occorre aggiungere che NOME COGNOME, prima di essere arrestato dai Carabinieri della Stazione di Modugno, che gli avevano intimato di fermarsi all’uscita dallo stabile dove aveva appena commesso il furto, si metteva a bordo dell’autovettura e, procedendo a forte velocità, cercava di allontanarsi dal luogo del delitto, fino a quando non veniva bloccato fisicamente dai militari, che lo avevano inseguito dopo che il ricorrente era sceso dal veicolo e aveva tentato, a piedi, di disperdersi per le strade di NOME di Bari, dove nel frattempo era giunto. Si consideri ulteriormente che gli accertamenti eseguiti nell’immediatezza dei fatti dai militari consentivano di accertare che l’autovettura Lancia Ypsilon, con cui il ricorrente si era recato sul luogo del delitto, era stata rubata a Noicattaro il 25 giugno 2025 e che le targhe, che risultavano anch’esse rubate, erano state asportate dal veicolo dove erano apposte, a Mola di Bari, il 10 luglio 2025.
Ne discendeva che l’atteggiamento assolutamente pervicace del ricorrente, secondo quanto correttamente evidenziato dal Tribunale di sorveglianza di Bari a pagina 2 del provvedimento impugnato, dimostrava l’incompatibilità del suo comportamento criminoso con la prosecuzione del beneficio penitenziario concessogli, dovendosi, in proposito, richiamare l’estrema gravità «dei fatti innanzi rappresentati, che non lasciano alcun dubbio in ordine alla caratura delinquenziale del COGNOME e alla inutilità di qualunque tipo di intervento riabilitativo nei suoi confronti ».
In questa, incontroversa, cornice, deve osservarsi che l’elevato disvalore dei comportamenti criminosi posti in essere da NOME COGNOME concretizzava un fatto oggettivamente incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa alla detenzione che gli era stata concessa dal Tribunale di sorveglianza di Bari, rendendo evidente il pervicace rifiuto del ricorrente di accettare ogni percorso rieducativo funzionale al suo effettivo reinserimento sociale. Tale atteggiamento, di estrema gravità e connotato da pervicacia, dunque, imponeva la revoca, con efficacia ex tunc , dell’affidamento in prova al servizio sociale concesso al ricorrente, nel rispetto di quanto costantemente affermato da
questa Corte, secondo cui: «La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, Ł rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, COGNOME Martino, Rv. 256479 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, COGNOME., Rv. 289064 – 01; Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789 – 01).
Ne discende che la condotta illecita di NOME COGNOME veniva valutata dal Tribunale di sorveglianza di Bari in tutte le sue connotazioni, oggettiva e soggettive, attraverso un vaglio conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui, ai fini della valutazione del percorso rieducativo intrapreso dal condannato, propedeutico alla concessione e al successivo mantenimento di un beneficio penitenziario, Ł necessario operare una verifica di tutti comportamenti sintomatici antecedenti e successivi all’emissione del titolo esecutivo oggetto di vaglio. Tale verifica si impone alla luce dell’esigenza di accertare non soltanto l’assenza di indicazioni comportamentali negative, ma anche la presenza di elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico di buon esito del percorso trattamentale avviato dal condannato (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, COGNOME, Rv. 274993 – 01; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602 – 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, NOME, Rv. P_IVA NUMERO_DOCUMENTO 01).
Tenuto conto di questi, univoci, indicatori, il Tribunale di sorveglianza di Bari evidenziava correttamente l’inidoneità del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale che era stato concesso ad NOME COGNOME ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, imponendone la revoca con efficacia ex nunc .
4.Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 13/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME