Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7399 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7399 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di Bari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui in data 6.5.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale;
Rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura a seguito dell’arresto in flagranza di NOME per tentato furto, ritenendo non sufficiente la successiva remissione di querela della persona offesa previo risarcimento, in quanto la condotta – posta in essere in concorso con tre persone, con la disponibilità di numerosi strumenti atti allo scasso e relativa a un reato della stessa tipologia di quelli già commessi in passato dal condannato – Ł indicativa della apparenza della revisione critica, senza un autentico intento riabilitante;
Considerato che il ricorso lamenta che nell’ordinanza impugnata non si sia proceduto alla valutazione del comportamento complessivo durante il periodo precedente e della condotta successiva di risarcimento, ma in modo essenzialmente rivalutativo, perchØ il Tribunale di sorveglianza impugnata, invece, una valutazione di entrambi gli aspetti l’ha svolta, tanto Ł vero che, da un lato, ha disposto la revoca solo ex nunc e, dall’altro, ha reputato strumentale il risarcimento;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso si risolva nella sollecitazione di una non consentita lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sicchØ deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
– Relatore –
Ord. n. sez. 17519/2025
CC – 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME