Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50933 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50933 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle misure alternative di cui agli artt. 47, 47ter co. 1.bis, 48 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – sono manifestamente infondate e in fatto’
Invero, il Tribunale di sorveglianza di Catania, nel rigettare la richiesta di misur alternative, fa leva sulla gravità dei reati commessi fino al 2021, quando NOME espiava altra pena in regime di detenzione domiciliare (furto in abitazione, rapina aggravata, evasione), sui gravi precedenti penali (principalmente reati contro il patrimonio), sulle numerose e gravi pendenze per evasione e ricettazione, sulle informazioni fornite dalla P. g. relative ai gravi reati commessi durante gli arrest domiciliari e sulla circostanza per cui, nonostante sia stato ammesso alla detenzione domiciliare, abbia continuato a delinquere. Nel rigettare le richieste detto Tribunale i rileva che la reiterazione di reati commessi anche durante la sottoposizione a misura cautelare non assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati, anche in considerazione del fatto che l’istante, non disponendo di alcuna attività lavorativa, continuerebbe a sostenersi con il provento di ulteriori illeciti. In merito all’eventua concessione dell’affidamento in prova terapeutico, il Tribunale osserva che il programma terapeutico ambulatoriale è inidoneo a prevenire il pericolo di reiterazione in quanto contiene prescrizioni generiche e non individualizzate, inconciliabili con il comportamento trasgressivo dell’istante, recentemente risultato positivo alla cocaina (come rimarcato nella nota del SERT del 6.4.2023). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso – che lamenta la mancata valutazione delle condizioni di salute e del percorso rieducativo intrapreso dal ricorrente a fronte di un provvedimento che fa buon governo della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, della richiesta d affidamento in prova al servizio sociale per ragioni terapeutiche qualora in motivazione venga evidenziata l’astrattezza del programma di recupero a fronte della pericolosità sociale del richiedente, atteso che l’art. 4-undecies della L. 21 febbraio 2006 n. 49, sostituendo il comma quarto dell’art. 94 del d.P.R.. n. 309 del 1990, impone al Tribunale di accogliere l’istanza soltanto se il programma di recupero assicura anche la prevenzione del pericolo che il prevenuto commetta altri reati (Sez. 1, n. 18517 del 10/05/2006, Trione, Rv. 233728) – deve essere dichiarato
inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.