Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40946 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40946 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(1A-R-1
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 12 marzo 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto la sua richiesta di concessione dell’affidamento in prova per l’espiazione di una pena pari a tre anni, undici mesi e ventotto giorni di reclusione per un delitto in materia di traffico di stupefacenti, ritenendo impossibile formulare una prognosi favorevole per la mancanza di revisione critica della precedente condotta criminosa, la pendenza di altro procedimento penale, le informazioni negative fornite dalle forze dell’ordine circa la sussistenza di gravi precedenti di polizia e la inaffidabilità della prospettiva lavorativa indicata;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per avere il Tribunale aderito alle valutazioni dell’UEPE nonostante la illogicità e incoerenza della sua relazione, per avere valorizzato il procedimento pendente, senza indicare l’epoca dei reati ivi giudicati e le loro modalità, nonché per avere tenuto conto delle informazioni di polizia negative, senza verificare che sono relative ad una indagine per reati dai quali egli è stato assolto, e per avere invece omesso di valutare gli elementi positivi, quali la mancanza di denunce e di pendenze recenti, il regolare rapporto familiare e lavorativo, la mancanza di frequentazioni con ambienti criminali;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione circa la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato perché la valutazione della attuale pericolosità sociale del ricorrente, ostativa alla concessione della misura alternativa richiesta, è motivata in modo logico e non contraddittorio, principalmente sulla base dell’assenza di una almeno iniziale revisione critica in merito alla grave condotta di reato tenuta e sulla base di una pendenza per un
ulteriore reato commesso nel 2018, elementi logicamente valutati idonei a far escludere una evoluzione positiva della sua personalità e ostativi alla formulazione della prognosi favorevole richiesta dall’art. 47 Ord. pen., e in ordine ai quali il ricorrente non ha fornito giustificazioni e spiegazioni tali da dimostrare la loro insussistenza;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente