Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39684 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39684 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiarato l’inefficacia della detenzione domiciliare, disposta in data 7 luglio 2022, nei confronti di NOME COGNOME (alias come in atti), in relazione all’esecuzione della pena di anni tre e mesi dieci di reclusione (quest’ultima irrogata al predetto con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudic:e per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia in data 11 settembre 2019, per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R.n. 309 del 1990) come rideterminata con provvedimento di cumulo n. 514/2020, del 27 giugno 2022.
1.1.11 Tribunale ha richiamato la precedente ordinanza del 7 luglio 2022, con la quale era stata respinta la richiesta, rilevando che l’allegata offerta di lavor presso la ditta individuale di riparazione e sostituzione di pneumatici RAGIONE_SOCIALE, riferibile al fratello del condannato era generica, non consentiva di rilevare l’effettiva e concreta idoneità alla rieducazione del condannato, si accompagnava a documentazione insufficiente (visura camerale della ditta) e proveniva da soggetto con precedenti di polizia per furto, rissa, lesioni personali e omissione di soccorso, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, e ricettazione.
Il Tribunale, inoltre, ha rilevato che detta genericità non poteva considerarsi superata alla stregua della documentazione offerta ad integrazione di quella originariamente depositata, limitatasi ad indicare orari di lavoro, in assenza di un contesto risocializzante e rieducativo, rilevando anzi le necessità, a fronte dell’entità maggiore della pena in esecuzione, del protrarsi del periodo di osservazione penitenziaria per accertare l’effettiva adesione all’opera di rieducazione.
Si sottolinea, infine, la pendenza di processo per reati di cui agli artt. 74 e 73 TU Stup. i cui esiti, all’atto del provvedimento, non erano ancora noti.
2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta ordinanza, il condannato per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando violazione dell’art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, presso la ditta del fratello del condannato.
Si sottolinea che, contemporaneamente al pronunciato rigetto, in data 7 luglio 2022, era stata concessa la detenzione domiciliare, valutando positivamente il contenuto del rapporto informativo dei Carabinieri di Perugia del 30 maggio 2022, rilevando il comportamento positivo del condannato e ritenendo idoneo il domicilio del fratello, cioè della stessa persona fisica titolare della ditta presso la quale era stato chiesto l’affidamento in prova.
Si sottolinea che era stata prodotta documentazione ad integrazione, attestante l’assenza di pendenze giudiziarie del fratello del c:ondannato, visura camerale della ditta e dichiarazione dettagliata sull’orario di lavoro, retribuzione e stipendio, documenti indicati dalla difesa istante come idonei a consentire una positiva valutazione da parte del Tribunale di una effettiva e concreta idoneità del contesto familiare alla rieducazione.
Gli elementi di novità allegati, a parere della difesa, con particolare riferimento al certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale del fratell del condannato, sarebbero stati del tutto ignorati dal Tribunale, concludendo nel senso del rigetto con motivazione contraddittoria rispetto a quelle espresse nell’ordinanza del 7 luglio 2022, dichiarata inefficace soltanto per superamento del limite di pena di anni due di reclusione a fronte dell’aggiornamento del cumulo in esecuzione.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
L’ordinanza fonda il rigetto della richiesta di affidamento in prova sul rilievo della sopravvenienza dell’aggiornamento del cumulo, che ha rideterminato la pena residua da espiare in anni tre e mesi dieci di reclusione, invece di mesi dieci di reclusione come risultava dalla precedente ordinanza di rigetto. Tanto, rimarcando che se rispetto a pena detentiva più breve era stato reputato necessario un ulteriore periodo di osservazione, a maggior ragione tale indirizzo andava ribadito a fronte dell’aggiornamento del cumulo.
Il Tribunale valorizza, inoltre, anche l’acclarata pendenza di procedimento penale per fatti gravi (artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con udienza fissata al 5 ottobre 2022) e la carenza di documentazione relativa all’offerta di lavoro, esaminando quella allegata ad integrazione ma reputandola, d’al punto di vista della qualità del lavoro offerto, pur a fronte dell’operata precisazione dell’orario, non specifica rispetto alla necessaria funzione risocializzante dell’istituto invocato.
Con tale parte della motivazione il ricorso omette del tutto di confrontarsi, come notato dal Sostituto Procuratore nella requisitoria scritta fatta pervenire a questa Corte, in quanto la censura si concentra sull’asserito mancato esame della documentazione offerta ad integrazione, nonché sull’assenza di precedenti e carichi pendenti a carico del datore di lavoro, fratello del ricorrente, presso il quale questi è stato posto in detenzione domiciliare.
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Invece, dall’esame del complesso della motivazione risulta che il Tribunale ha valutato non idonea la proposta di lavoro, in relazione alla personalità del condannato, alla durata della pena in esecuzione come rideterminata in base al nuovo cumulo e al contesto socio familiare di riferimento, conclusione con la quale il ricorso non si rapporta specificamente, risultando in tale parte generico.
Sul punto, il Collegio sì richiama anche l’indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità secondo il quale è inammissibile, per difetto di specificità, i ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle r:ationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano, come nella specie, entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 5, n. 2952, del 29/11/2019, COGNOME NOME, NOME, non assimata; Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972).
Del resto, in sostanza, la censura sollevata quanto al lamentato vizio di motivazione, finisce per sollecitare il riesame di circostanze di fatto, del tutto inibito in questa sede di legittimità.
Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell’ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si riderle di determinare equitativamente, tenuto conto del motivo devoluto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 maggio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente