Affidamento in prova: i limiti del ricorso in Cassazione
L’accesso all’affidamento in prova rappresenta un momento cruciale nel percorso di esecuzione della pena. Tuttavia, ottenere questa misura alternativa non è un automatismo, ma il risultato di una valutazione rigorosa della condotta del reo e della sua reale volontà di reinserimento sociale.
Il caso in esame
Un condannato ha proposto ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che, pur concedendo la detenzione domiciliare, aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. La difesa lamentava una presunta omessa valutazione della documentazione lavorativa e delle relazioni dell’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna (Uepe).
La decisione sulla richiesta di affidamento in prova
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato come le doglianze fossero di fatto e non di diritto, risultando manifestamente infondate. Il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente motivato il diniego basandosi su elementi oggettivi e insuperabili.
Elementi ostativi alla misura alternativa
Tra i fattori che hanno pesato negativamente sulla decisione figurano la gravità dei reati commessi e la presenza di precedenti giudiziari e di polizia recenti. Inoltre, è stata accertata l’assenza di un’effettiva attività lavorativa, contrariamente a quanto dichiarato dal ricorrente, e una palese mancanza di volontà di collaborare con le istituzioni.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione del Tribunale di Sorveglianza. Il ricorrente, nonostante i reiterati inviti, non aveva mai preso contatti con l’Uepe, impedendo così agli uffici di raccogliere informazioni aggiornate sulle sue condizioni socio-economiche. Tale atteggiamento è stato interpretato come una totale assenza di revisione critica rispetto ai fatti delittuosi commessi. La Cassazione ha sottolineato che l’affidamento in prova richiede un presupposto di affidabilità che, nel caso di specie, è stato smentito dalla condotta stessa del soggetto e dai riscontri negativi delle forze dell’ordine.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza ribadisce un principio fondamentale: per beneficiare dell’affidamento in prova, non basta la mera richiesta formale, ma occorre dimostrare concretamente un percorso di ravvedimento e una collaborazione attiva con gli organi di vigilanza. La mancanza di trasparenza e la persistenza di profili di pericolosità sociale rendono legittima l’applicazione di misure più restrittive come la detenzione domiciliare.
Quali sono i motivi principali per cui può essere negato l’affidamento in prova?
La misura può essere negata in presenza di gravi precedenti penali recenti, mancanza di un’attività lavorativa documentata e rifiuto di collaborare con l’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna (Uepe).
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale di Sorveglianza?
No, la Cassazione si occupa solo di violazioni di legge o vizi di motivazione. Non può rivalutare i fatti o il merito della decisione se la motivazione del giudice precedente è logica e completa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49434 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49434 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione, per omessa valutazione delle reali acquisizioni istruttorie e in particolare della relazione Uepe e degli allegati, nonché delle dichiarazioni del ricorrente al dirigente di detto ufficio (e della documentazione circa l’impossibilità di presentazione in data 28/4/2023 e attestante l’attività lavorativa svolta dal suddetto), in relazione al mancato riconoscimento della misura alternativa di cui all’art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) – oltre a non essere consentite, risolvendosi in doglianze di fatto, sono manifestamente infondate e aspecifiche.
Invero, il Tribunale di sorveglianza nel disporre la detenzione domiciliare e nel rigettare la richiesta circa la più ampia misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, fa riferimento ai gravi fatti delittuosi commessi dal medesimo e ai suoi precedenti giudiziari e di polizia anche recenti, all’assenza di un’attività lavorativa riscontrata dai Carabinieri e infine alla dimostrata mancata volontà di collaborazione del soggetto che, nonostante i reiterati inviti non ha mai preso contatti con l’Uepe, alla conseguente carenza di informazioni sulle condizioni socio economiche del medesimo e su un’eventuale revisione critica circa i fatti delittuosi commessi.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.