Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49091 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49091 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CHIOGGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha accertato la collaborazione impossibile ai sensi dell’art. 4 bis c. bis o.p. di NOME COGNOME NOME, detenuto in espiazione della pena di anni 5 di reclusione per reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309 del 1990; ha respinto l’istanza dal medesimo proposta GLYPH di affidamento in prova ai servizi sociali; ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 bis ord. pen.; ha infine respinto l’istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 lett. c) o.p. per assenza de presupposti oggettivi.
COGNOME NOME propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, per lamentare vizio della motivazione dell’impugnato provvedimento, nella parte in cui è stata respinta l’istanza di concessione di misure alternative alla detenzione: il Tribunale di Sorveglianza ha respinto le richieste del condannato pur a fronte di plurimi elementi positivi, e nonostante il parere favorevole formulato nella relazione di sintesi del 13/09/2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè basato principalmente su motivi articolati sul piano del merito, non consentiti in questa sede.
Va ricordato che l’affidamento in prova al servizio sociale richiede che, attraverso la partecipazione all’opera di rieducazione, sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante; inoltre, l’affidamento in prova richiede il giudizio, ulteriore, di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, in base al livello dei progressi compiuti nel trattamento.
Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull’idoneità o meno a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375).
Tanto considerato, il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere l’applicabilità della misura alternativa richiesta, con un discorso giustificativo privo di mende, correttamente incentrato sulla constatazione, emersa dagli atti esaminati, di un processo di revisione critica del proprio passato deviante ancora non sviluppato, e considerato altresì il coinvolgimento del detenuto in una
rissa avvenuta nel 2021 all’interno del carcere, fatto per il quale pende un procedimento penale.
In conclusione, la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorveglianza risulta sottratta a qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, non facendo emergere alcun vizio motivazionale e profili di contrasto con il dato normativo, risultando altresì conforme al principio di gradualità nell’accesso ai benefici extramurari. Sul punto, si deve ribadire che il Tribunale di sorveglianza, “anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni” (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276213).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/09/2023