Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7429 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7429 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato aa Avellino il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 04/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui in data 4.6.2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato una istanza di affidamento in prova al servizio sociale;
Rilevato che l’ordinanza impugnata, premettendo che un mese addietro era stata rigettata un’istanza di permesso premio per la necessità di un ulteriore periodo di osservazione della condotta inframuraria, ha ritenuto che la concessione della misura alternativa avrebbe consentito al condannato di godere di una libertà di movimento inconciliabile con la sua pericolosità attuale, quale desumibile dai gravi precedenti penali e dai procedimenti attualmente pendenti a suo carico;
Considerato che dagli atti risulta che COGNOME – attualmente in espiazione di pena per i reati di tentato omicidio, lesioni, danneggiamento aggravato e resistenza – abbia subito in precedenza anche una condanna per omicidio e detenzione e porto illegali di armi aggravati ex art. 7 L. n. 203 del 1991 e che abbia piø volte violato gli obblighi imposti con la misura di sicurezza della libertà vigilata, oltre ad essere stato destinatario di rilievi disciplinari in carcere;
Ritenuto, pertanto, che l’ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse (Sez. 1, n, 30065 del 29/5/2025, B., Rv. 288564 – 01; Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, COGNOME, Rv- 276213 – 01; Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, COGNOME, Rv. 264037 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
– Relatore –
Ord. n. sez. 17623/2025
CC – 04/12/2025
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME