Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11640 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11640 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 24/09/2025 del Tribunale di sorveglianza di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato la sua istanza di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale, in relazione a pene concorrenti in corso di espiazione e, con un unico, articolato motivo, denuncia che il Giudice specializzato avrebbe negato l’accesso ai benefici sulla scorta di una motivazione errata (perchØ fondata su quanto segnalato dalla locale Questura, non riscontrato nel certificato dei carichi pendenti) ed Ł pervenuto alla formulazione di un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati, nonostante la sua irreprensibile condotta in Istituto;
ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione delle misure alternative alla detenzione Ł rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01);
ricordato che anche nel caso dell’affidamento in prova il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato;
ritenuto che Ł nell’alveo di tali principi che si Ł mosso il Tribunale di sorveglianza che, difatti, ha espressamente preso in esame le risultanze del trattamento, di segno opposto a quelle sunteggiate nel ricorso, segnalando le plurime violazioni delle prescrizioni inerenti alla precedente misura di affidamento in prova, poi revocata, la circostanza che il luogo di possibile esecuzione della misura alternativa Ł ubicato nello stesso rione in cui risiedono soggetti pregiudicati con cui in passato egli ha commesso reati, infine l’appartenenza ad un gruppo criminale interessato a una sanguinosa faida locale e, con motivazione esente da profili di illogicità, le ha ritenute di pregnanza tale da giustificare il diniego del provvedimento
di ammissione alle misure astrattamente concedibili;
considerato che, in tale valutazione quel giudice non ha affatto ancorato il diniego alla mancata prova del ravvedimento, non avendo fatto coincidere con quest’ultimo l’indice di risocializzazione richiesto dall’art. 47 Ord. pen., nØ ha dato rilievo ostativo decisivo alla gravità dei fatti commessi; piuttosto, come Ł corretto, ha correlato anche a questi elementi l’evoluzione trattamentale del condannato e, senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, Ł giunto – con valutazione discrezionale finale, insindacabile in questa sede – a un giudizio prognostico sfavorevole, frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso;
ritenuto che si tratta di motivazione nØ illegittima, nØ mancante o contraddittoria, cui il ricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d’inficiarne la tenuta, sicchØ il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 26/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente