Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49067 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49067 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 27/10/2022, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà avanzate da NOME COGNOME, detenuto con fine pena al 09/08/2025, in relazione alla condanna inflittagli per il reato di tentato omicidio aggravato commesso il 22/10/2017.
Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la condotta inframuraria dell’Amato non è stata sempre regolare, essendo stato il detenuto sanzionato per un illecito commesso nel febbraio 2020 (essendo stato trovato in possesso di un cellulare); la stessa relazione del 20 ottobre 2022, ampiamente richiamata in ricorso, pur esprimendo un parere favorevole a “permessi premiali e/o altri benefici id legge”, rileva espressamente come il percorso psicologico di revisione critica del condannato sia tutt’ora in corso.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 47 e ss. 0.P., per non avere il Tribunale tenuto conto degli elementi positivi desumibili dagli atti, e per non avere valutato correttamente quanto risultante dalla sentenza di merito (che ha escluso la premeditazione ed ha concesso la provocazione), e dalla relazione di sintesi dell’ottobre 2022 che concludeva con parere favorevole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e comunque ma manifestamente infondati.
1.1. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l’assenza di indicazioni negative, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all’affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l’opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall’esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell’esistenza dei presupposti relativi all’emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto
riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente COGNOME, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente COGNOME). Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull’idoneità o meno a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, COGNOME, Rv. 189375).
Tanto considerato, il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere l’applicabilità della misura alternativa richiesta, con un discorso giustificativo privo di mende, correttamente incentrato sulla constatazione, emersa dagli atti esaminati, di un processo di revisione critica del proprio passato deviante ancora non sviluppato, e considerato altresì l’illecito inframurario commesso nel febbraio 2020. In conclusione, la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorveglianza risulta sottratta a qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, non facendo emergere alcun vizio motivazionale e profili di contrasto con il dato normativo, risultando altresì conforme al principio di gradualità nell’accesso ai benefici extra-murari. Sul punto, si deve ribadire che il Tribunale di sorveglianza, “anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni” (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/09/2023