Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7224 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7224 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Cava de’ Tirreni il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 02/07/2025 dal Tribunale di Sorveglianza di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Salerno, con ordinanza in data 2 luglio 2025, ha rigettato l’istanza di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della detenzione domiciliare e della semilibertà proposta da NOME COGNOME.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al criterio di valutazione applicato facendo pressochØ esclusivo riferimento alla gravità del reato commesso. Nell’unico motivo di ricorso si rileva che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di considerare il periodo di detenzione subito, il comportamento regolare e positivo tenuto e il contenuto dell’articolata relazione di sintesi della RAGIONE_SOCIALE Salerno che, evidenziata l’apertura del detenuto al percorso di rivisitazione critica, conclude esprimendo parere favorevole alla concessione del beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale.Ciò anche rilevato che la motivazione, che pure non contiene alcun accenno all’ambiente lavorativo e familiare nel quale il detenuto avrebbe potuto reinserirsi, sarebbe inesistente in ordine alle ragioni poste a fondamento del diniego delle richieste subordinate.
In data 24 novembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
In un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in
ordine alla mancata applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale, respinto facendo riferimento alla sola gravità del reato, e al rigetto delle richieste subordinate, in merito alle quali la risposta del Tribunale sarebbe inesistente.
Le doglianze sono infondate.
2.1. La misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale Ł la forma di esecuzione della pena esterna al carcere che l’ordinamento prevede per i condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, Ł possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura stessa.
Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza Ł tenuto a fare riferimento alle fonti di conoscenza che la dottrina e la giurisprudenza indicano nel reato commesso, che Ł comunque il punto di partenza della valutazione, nei precedenti penali, nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia ma anche, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, elementi questi particolarmente significativi a livello prognostico in quanto in queste specifiche risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285855 – 01).
Sotto tale profilo, pertanto, se nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale devono essere valutati i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell’interessato deve comunque rilevarsi che non esiste una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma, al contrario il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l’affidamento si riveli proficuo.
Nella verifica, quindi, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni piø profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante.
Il giudice della sorveglianza, infatti, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui Ł stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che rendono possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativa richiesta in quanto l’analisi della condotta successivamente serbata dal condannato e dei suoi comportamenti attuali Ł essenziale per valutare l’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l’assenza di pericolo di recidiva (sempre Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285855 – 01).
In una corretta prospettiva interpretativa, inoltre, si deve ricordare che la mancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non può indurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, sia perchØ nel processo penale l’imputato non ha obbligo di verità, sia perchØ l’assenza di confessione può essere dettata dai piø svariati motivi senza che, solo per questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolosità sociale o dell’intenzione di persistere nel crimine (Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 – 01).
NØ, d’altro canto, Ł necessaria la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, non corrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative, per la cui concessione il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazione non postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindi formularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizio prognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con gli strumenti propri dell’ordinamento penitenziario (Sez. 1, Sentenza n. 9591 del 29/11/2000, dep. 2001, Pilo, Rv. 218235 – 01; Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995, Litizia, Rv. 202131 – 01).
Come di recente evidenziato si deve in conclusione ribadire che «ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui Ł finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sØ, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui Ł intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, nØ può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285855 – 01; Sez. 1, n.773 del 3 dicembre 2013, COGNOME, Rv. 258402).
2.2. Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato Ł nel complesso adeguata.
Il Tribunale, infatti, facendo specifico riferimento ai numerosi precedenti penali e alla circostanza che il ricorrente aveva già fruito della medesima misura alternativa, ha dato conto di avere effettuato una completa analisi del profilo personologico del condannato e ha così coerentemente esposto gli argomenti posti a fondamento del giudizio prognostico in termini di pericolosità sociale del condannato.
Tale valutazione, che non si fonda esclusivamente sulla oggettiva gravità del reato in esecuzione (una ‘imponente’ detenzione di armi solo fantasiosamente giustificata), Ł il frutto di un approfondimento complessivo di tutti gli elementi in atti, tra cui la stessa relazione del carcere, che non Ł sindacabile in questa sede.
2.3. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto al diniego della richiesta subordinata di applicare la semilibertà.
Il giudizio prognostico negativo esposto dal giudice della sorveglianza, infatti, Ł da intendersi riferito anche alla richiesta subordinata di tale beneficio, per la cui applicazione, come da ultimo ribadito da questa Corte ed evidenziato dal Procuratore generale nella requisitoria depositata, sono richieste due distinte indagini – una concernente i risultati del trattamento individualizzato e l’altra relativa all’esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società – da cui sia possibile desumere la presa di coscienza delle esperienze negative del passato e l’avvio di una riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285550 – 01; Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014, COGNOME, Rv. 259622 – 01).
2.4. La richiesta dalla detenzione domiciliare ex art. 47ter ord. pen., al di là della motivazione comunque esposta, Ł comunque inammissibile in quanto il residuo pena, la cui fine Ł indicata nel 23 giugno 2028, Ł superiore a due anni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 19/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME