Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37905 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37905 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l’ordinanza in preambolo, ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare e respinto quella affidamento in prova al servizio sociale formulate da NOME COGNOME, detenuto presso la Casa circondariale di Rieti, con riferimento alla pena in esecuzione due anni e quattro mesi di reclusione per i reati di rapina aggravata e lesi aggravate, con fine pena fissato alla data del 22 marzo 2026.
Per quanto qui d’interesse, a ragione della decisione di rigetto ineren all’affidamento in prova, ha posto l’assenza di elementi sulla base dei qua superare la diagnosi di pericolosità derivante dal reato commesso, a tal fi valorizzando le risultanze dell’osservazione scientifica della personalità, ancora non avevano fornito elementi confermativi di una evoluzione della personalità del detenuto verso modelli di vita socialmente accettabili, nè completamento di un approfondito processo di revisione critica del passato deviante e la volontà di una reale risocializzazione.
Si è, inoltre, osservato che «non è segnalato l’avvenuto compimento di significativi progressi trattamentali, né risultano sufficientemente approfond dal detenuto le cause della devianza (…) come si desume dall’avvenut formulazione di un programma di trattamento intramurario».
È, in particolare, valorizzato l’atteggiamento di chiusura del condannato rispetto alla responsabilità per il fatto commesso; posizione che, secondo Tribunale, «impedisce di approfondire i meccanismi psicologici sottesi alla commissione del reato e quindi l’eventuale superamento degli stessi, prodromico alla formulazione di un giudizio di affidabilità esterna».
Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione COGNOME, tramite il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, che, con un unico e articolato motiv denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigett dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale.
Il Tribunale di sorveglianza avrebbe ritenuto dirimente e preponderante, nella decisione di rigetto, la gravità del reato commesso e la manca ammissione di responsabilità.
Avrebbe, invece, sottostinnato plurimi elementi positivi, emergenti dagli atti (quali la titolarità del permesso di soggiorno, lo svolgimento di att lavorativa in epoca antecedente alla restrizione in carcere, l’assenza di ulte condanne e di collegamenti con la criminalità organizzata) e dalla relazione d sintesi dell’kpuipe (di cui il ricorso riporta alcuni stralci) che ha desc condannato come disponibile al confronto durante i colloqui, pacato, riflessivo
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la cui condotta carceraria era stata corretta, nonché priva di infrazioni con e di natura disciplinare.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 26 giugno 2024, ha chiesto la declarato d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attua una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti d condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di a acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativ (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).
A proposito della peculiare finalità dell’affidamento, la giurisprudenza d questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in sen negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto ab compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffa processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 de 30/10/2019, M., Rv. 277924).
In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevol la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espi deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999 Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 197 dell’11/3/1997, Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell’analisi de personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini de ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e dell prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). Si è inoltre precisato che, fra gl indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annovera
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l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congru della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., R 273985). In ogni caso non può richiedersi, in positivo, la prova che il sogget abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.20 dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402).
Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività d carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dover compiere ai sensi dell’art. 47 Ord. pen., in relazione all’art. 96 d.P.R. 30 gi 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere – pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la in espiazione (quale punto di partenza dell’analisi della personalità del sogget e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condannato attraverso l’indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all’esigenza di accertare l’assenza di indicazion negative ed anche l’evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudi prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva ( questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv 264602) – può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell’i finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misur alternative alla detenzione.
Degli esposti principi il giudice specializzato ha fatto corr applicazione e, lungi dal negare il beneficio sulla sola scorta della gravità reato commesso e della mancata ammissione degli addebiti, come lamentato dal ricorrente, ha affermato – con motivazione sintetica, ma adeguata – che non v fosse quel nucleo minimo di prognosi favorevole per l’accesso alla misura alternativa in adesione ai risultati dell’osservazione personologica dell’equ che, difatti,- evidenziato che il detenuto aveva fatto ingresso in Istitut dicembre 2023 e che l’osservazione si era protratta per un tempo relativamente breve (meno di quattro nnesi) – aveva ritenuto necessaria la prosecuzione dell’osservazione intramuraria stessa, al fine di acquisire ulteriori elementi personalità del soggetto e di verificare la possibilità di avviare un’analisi cri merito ai reati in espiazione (allo stato sminuiti nella loro gravità), formul quale ipotesi trattamentale, l’inserimento del detenuto in attività all’in dell’Istituto, sulla base dei suoi interessi e competenze.
Tale motivazione – con la quale il ricorso omette di confrontarsi, limitandos a riportare solo gli stralci della relazione dell’equipe nelle parti favore detenuto e a svolgere una critica a-specifica alla motivazione del Giudic specializzato – è, invece, perfettamente in linea la consolidata elaborazi giurisprudenziale (Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari Rv. 264037; Sez. 1, n 15064 del 6/3/2003, Chiara, Rv. 224029) secondo la quale, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglian anche quando rilevi l’emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo d osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, onde verificare concreta attitudine del medesimo ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi con la concessione delle misure stesse. Ciò che risulta tanto più opportuno in caso, come quello oggetto di scrutinio, in cui l’osservazione personologica è sta condotta per un periodo di tempo breve e che, come si legge nella relazione dell’equipe, era «ancora in corso » al momento della redazione, il 20 marz 2024.
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Il ricorso dev’essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorre condannato – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – al pagamento delle spe processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Cort Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell Ammende.
Così deciso, il 12 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente