Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2524 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2524 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il 07/06/1978
avverso l’ordinanza del 27/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato i intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso, in cui si censura il r della istanza di affidamento in prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, pe sono privi di ragioni in diritto che le sostengano e non individuano tratti di manifesta illo contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata, atteso che la giurisprudenza d legittimità ritiene che tra le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza deve valuta effettuare il giudizio prognostico di cui all’art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354, vi anche le circostanze, valorizzate nell’ordinanza impugnata, delle gravità dei reati commessi (cf Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278174), delle pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153), della condotta carceraria (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924), dell’inizio d un percorso di revisione critica del proprio passato (ancora Sez. 1, Sentenza n. 1410 de 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924); lo stesso riferimento, contenuto nell’ordinanza impugnata, all’assenza di sperimentazioni esterne è coerente con il principio, più volte afferma dal giudice di legittimità, secondo cui il sistema di accesso ai benefici penitenziari è fondato progressività e gradualità (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, COGNOME, Rv. 276213);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.