Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9109 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9109 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXX il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di XXXXXXX udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale assunta COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di sorveglianza di XXXXXXX, in sede di opposizione, ha confermato la dichiarazione di non estinzione della pena irrogata a XXXXXXXXXXXXXXXXXX a seguito di una valutazione negativa del periodo di affidamento in prova con espiazione della pena in regime carcerario.
In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il periodo di espiazione della pena durante il periodo di affidamento in prova al servizio sociale non avesse avuto esito positivo per l’intervenuta condanna per il delitto di uccisione di animali commesso in corso di esecuzione, pur limitando tale valutazione al solo periodo di pena intercorso tra l’inizio dell’affidamento e la consumazione del reato.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con rituale ministero difensivo, sviluppando due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione di legge in relazione all’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), nonchØ art. 27 Cost., con relativo vizio motivazionale e travisamento dei fatti per aver il Tribunale di sorveglianza erroneamente considerato il periodo di affidamento in prova in maniera frazionata anzichØ globale, evidenziando un episodio sub iudice , senza considerare l’intervenuto reinserimento sociale del condannato settantenne invalido – come da relazione positiva dell’Uepe.
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione di legge in relazione all’art. 656, comma 9bis, cod. proc. pen., nonchØ art. 27 Cost. e relativo vizio motivazionale per aver il Tribunale di sorveglianza omesso di provvedere sulla domanda di prosecuzione del periodo di affidamento in prova e di detenzione domiciliare.
Con successiva memoria di replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale si sono ribadite le ragioni alla base dei motivi di ricorso e si Ł dato atto che la magistratura di sorveglianza ha disposto, con provvedimento del 15 luglio 2025 allegato, l’esecuzione della pena presso il domicilio, ex art. 1 legge n. 199 del 2010, in favore del ricorrente.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, nei limiti sotto precisati.
Rispetto al primo motivo, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto considerare l’intero periodo, in assenza di revoca del beneficio, ai fini della valutazione globale dell’intervenuto reinserimento sociale.
Infatti, la valutazione dell’esito negativo dell’affidamento in prova al servizio sociale si differenzia dalla revoca dell’affidamento in prova previsto dall’art. 47 dell’ordinamento penitenziario, che può intervenire nel corso della prova determinandone la cessazione, perchØ, se ai fini della revoca il tribunale Ł chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, quando si tratti di stabilirne l’esito occorre procedere ad una valutazione globale dell’intero periodo per decidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Rv. 248376).
Scrutinata alla stregua di tale principio, l’ordinanza impugnata non appare esauriente dal lato motivazionale, considerato che, nella dovuta prospettiva di valutazione globale, l’episodio delittuoso addebitato (al tempo ancora sub iudice)non risulta autonomamente valutato nella sua concreta dimensione, colpevole attribuibilità ed offensività (ove un fatto trasgressivo integri reato, per il quale non sia ancora intervenuta condanna irrevocabile, il Tribunale di sorveglianza deve delibarlo autonomamente per accertare sia la sua reale ascrivibilità al condannato, sia la consistenza di elementi idonei a ricondurne la matrice al pregresso espletamento della prova e, conseguentemente, la sua concreta incidenza sul giudizio di recupero sociale: Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002, Rv. 220877), anche alla luce delle difese dell’interessato.
NØ l’episodio stesso risulta adeguatamente rapportato al complessivo andamento della misura alternativa svolta e conclusa, la cui revoca in corso di esperimento, prospettata per la stessa causa,era stata peraltro negata;
Rispetto al secondo motivo, si rileva una carenza d’interesse sopravvenuta rispetto alla successivamente intervenuta misura di cui all’art. 1 della legge n. 199 del 2010 e l’assorbimento della domanda di prosecuzione del periodo di affidamento in prova con l’accoglimento del primo motivo.
Dalle considerazioni precedenti deriva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata al Tribunale di sorveglianza di XXXXXXX.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di XXXXXXX.
Così Ł deciso, 21/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.